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Ordinanza — n. 1493/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1493/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1493/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 4 aprile 2023 il Tribunale di Torino ha condannato Giuseppe Pinto alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 ascrittigli, limitatamente - quanto al capo 2) - all'episodio del 19 maggio 2022. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1. erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, e 75 d.P.R. n. 309/90 , nonché manifesta illogicità della motivazione, per non essere stata riconosciuta l'ipotesi del c.d. consumo di gruppo; 2.2. erronea applicazione della legge nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, per non essere stato applicato l'art. 131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 1493/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 ascrittigli, limitatamente - quanto al capo 2) - all'episodio del 19 maggio 2022. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1. erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, e 75 d.P.R. n. 309/90 , nonché manifesta illogicità della motivazione, per non essere stata riconosciuta l'ipotesi del c.d. consumo di gruppo; 2.2. erronea applicazione della legge nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, per non essere stato applicato l'art. 131 bis cod. pen.

Parole chiave

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consumo di canapa reato di poca entità pena sproporzionata reati qualificati contro gli stupefacenti punibilità verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
erronea applicazione della legge nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, per non essere stato applicato l'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Pinto Giuseppe, nato a Cerignola 1'1/3/1964 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 4/4/2023 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo di convertire il ricorso in appello

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 aprile 2023 il Tribunale di Torino ha condannato Giuseppe Pinto alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 ascrittigli, limitatamente - quanto al capo 2) - all'episodio del 19 maggio 2022.

2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1. erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, e 75 d.P.R. n. 309/90 , nonché manifesta illogicità della motivazione, per non essere stata riconosciuta l'ipotesi del c.d. consumo di gruppo; 2.2. erronea applicazione della legge nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, per non essere stato applicato l'art. 131 bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuseppe Pinto ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Torino il 4 aprile 2023, deducendo anche vizi della motivazione.

2. Deve rilevarsi che questa Corte (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, P.M.T. in proc. Alonzi, Rv. 274834 - 01; Sez. 3, n. 48978 dell'8/10/2014, P.M. in proc. De Boni, Rv. 261208 - 01) ha già avuto modo di affermare che il ricorso per cassazione, che, come nel caso di specie, contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

3. Nel caso in esame, quindi, il ricorso deve essere convertito in appello e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino. Co