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Ordinanza — n. 1491/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1491/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1491/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Omorenuwa Patrick, nato in Nigeria il 01.01.1996 avverso la sentenza del 05/07/2023 emessa dal Tribunale di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti; Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, la carenza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla determinazione della pena;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1491/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti; Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, la carenza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla determinazione della pena;

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena proporzionalità della pena errore nella commisurazione della pena individualizzazione della commisurazione penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
pen., perché proposto per motivi non consentiti; Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, la carenza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Omorenuwa Patrick, nato in Nigeria il 01.01.1996 avverso la sentenza del 05/07/2023 emessa dal Tribunale di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti; Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, la carenza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla determinazione della pena;

Considerato che il ricorso, a tacere della sua integrale genericità, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.; Ritenuto infatti, che in tema di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'ammissibilità del ricorso per cassazione ai soli casi tassativamente indicati, che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza (ex plurimis:

Sez. 4, n. 31242 del 22/06/2023, Kwasi; Sez. 4, n. 20263 del 30/05/2023, Spada; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13