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Ordinanza — n. 1488/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1488/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1488/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Murati Ervis, nato in Albania il 30.04.1981 avverso la sentenza del 20/06/2023 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere tale ipotesi: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto ma chiesta una rivalutazione della condotta, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1488/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, peraltro, che anche il motivo di ricorso attinente al vizio di motivazione in ordine alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. non è consentito avverso la tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di revisione ritiro della querela penale imputazione per reati di stupefacenti riesame del decreto espulsione motivo della detenzione rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Considerato, peraltro, che anche il motivo di ricorso attinente al vizio di motivazione in ordine alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Murati Ervis, nato in Albania il 30.04.1981 avverso la sentenza del 20/06/2023 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere tale ipotesi: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto ma chiesta una rivalutazione della condotta, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

Considerato, peraltro, che anche il motivo di ricorso attinente al vizio di motivazione in ordine alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. non è consentito avverso la tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen Così deciso il 13 dicembre 2023 Il Consigliere esterNore Il