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Sentenza — n. 1486/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1486/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1486/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lin Binglong, nato in Cina 1'08/02/1979 avverso la ordinanza del 21/07/2023 del Tribunale di Firenze visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che con atto del 3 ottobre 2023 l'avv. Nunzio Giudice, difensore di Lin Binglong, ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto; ritenuto che la rinuncia in quanto sottoscritta da un difensore munito di procura speciale, allegata alla comunicazione via p.e.c. e trasmessa in data 3 ottobre 2023 alla Cancelleria, deve ritenersi validamente emessa; ritenuto che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere una completa mancanza d'interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1486/2024 — snpen · Corte di Cassazione: MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che con atto del 3 ottobre 2023 l'avv. Nunzio Giudice, difensore di Lin Binglong, ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto; ritenuto che la rinuncia in quanto sottoscritta da un difensore munito di procura speciale, allegata alla comunicazione via p.e.c. e trasmessa in data 3 ottobre 2023 alla Cancelleria, deve ritenersi validamente emessa; ritenuto che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere una completa mancanza d'interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373).

Parole chiave

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motivi di cassazione perdita dell'interesse degno di protezione ricorso per cassazione eccezione di incostituzionalità abbandono definitivo del procedimento perenzione dell'azione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lin Binglong, nato in Cina 1'08/02/1979 avverso la ordinanza del 21/07/2023 del Tribunale di Firenze visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che con atto del 3 ottobre 2023 l'avv. Nunzio Giudice, difensore di Lin Binglong, ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto; ritenuto che la rinuncia in quanto sottoscritta da un difensore munito di procura speciale, allegata alla comunicazione via p.e.c. e trasmessa in data 3 ottobre 2023 alla Cancelleria, deve ritenersi validamente emessa; ritenuto che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere una completa mancanza d'interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373).

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il C igliere estensore Il Presidente