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Ordinanza — n. 1482/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1482/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1482/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Montagna Giovanni, nato a Napoli il 20/10/1985 avverso la sentenza del 22/02/2023 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; OSSERVA Rilevato che il difensore di Montagna Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella emessa dal Gup del Tribunale di Napoli Nord il 15/12/2020 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ha ridotto la pena inflitta per il reato di ci all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90 in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti; rilevato che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione anche in ordine alla confisca del denaro in sequestro; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 615 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1482/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. ha ridotto la pena inflitta per il reato di ci all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90 in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti; rilevato che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione anche in ordine alla confisca del denaro in sequestro; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro beni sequestrati ripristino dell'effetto sospensivo sequestro di conti bancari confisca dei beni restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
309 del 90 in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti; rilevato che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 615 bis cod. proc. pen
278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Montagna Giovanni, nato a Napoli il 20/10/1985 avverso la sentenza del 22/02/2023 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; OSSERVA Rilevato che il difensore di Montagna Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella emessa dal Gup del Tribunale di Napoli Nord il 15/12/2020 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ha ridotto la pena inflitta per il reato di ci all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90 in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti; rilevato che denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione anche in ordine alla confisca del denaro in sequestro; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 6 dicembre 2023 Il consigliere eSiensore Il