Ordinanza — n. 1480/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Di Garbo Giuseppe, nato a Castelbuono il 01/02/1941 Cammarata Maria Catena, nata a Riesi il 02/10/1954 avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di appello di Caltanissetta letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; OSSERVA Rilevato che il difensore di Giuseppe Di Garbo e di Maria Catena Cammarata ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma di quella emessa dal locale Tribunale il 7 giugno 2021, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ha ridotto le pene inflitte in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti; rilevato che nell'interesse del Di Garbo si eccepisce la erronea applicazione della legge per erronea determinazione della pena finale, mentre per la Camnnarata si denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'assenza di motivazione in ordine alla prova della permanenza della condotta associativa; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti; considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 615 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1480/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. ha ridotto le pene inflitte in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti; rilevato che nell'interesse del Di Garbo si eccepisce la erronea applicazione della legge per erronea determinazione della pena finale, mentre per la Camnnarata si denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'assenza di motivazione in ordine alla prova della permanenza della condotta associativa; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti; considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Di Garbo Giuseppe, nato a Castelbuono il 01/02/1941 Cammarata Maria Catena, nata a Riesi il 02/10/1954 avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di appello di Caltanissetta letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; OSSERVA Rilevato che il difensore di Giuseppe Di Garbo e di Maria Catena Cammarata ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma di quella emessa dal locale Tribunale il 7 giugno 2021, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ha ridotto le pene inflitte in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti; rilevato che nell'interesse del Di Garbo si eccepisce la erronea applicazione della legge per erronea determinazione della pena finale, mentre per la Camnnarata si denuncia la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e l'assenza di motivazione in ordine alla prova della permanenza della condotta associativa; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti; considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili it ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 6 dicembre 2023 Il consigliere estengbre