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Ordinanza — n. 1205/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1205/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1205/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 01/06/2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato in sede di appello cautelare quella della Corte di appello di Reggio Calabria in data 04/05/2023, con cui era stata respinta la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare in corso nei confronti di Angelo Lamari, per decorrenza del termine di fase.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1205/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente in violazione di quanto prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen., oltre che del tutto privo di motivi.

Parole chiave

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osservanza dei termini allegazioni insufficientemente motivate restituzione del termine ritardo ingiustificato estensione della procedura motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente in violazione di quanto prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen., oltre che del tutto privo di motivi.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Lamari Angelo, nato il 01/06/1967 a Laureana di Borrello avverso l'ordinanza in data 01/06/2023 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 01/06/2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato in sede di appello cautelare quella della Corte di appello di Reggio Calabria in data 04/05/2023, con cui era stata respinta la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare in corso nei confronti di Angelo Lamari, per decorrenza del termine di fase.

2. Ha proposto ricorso Lannari con dichiarazione a propria firma, priva dei motivi.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente in violazione di quanto prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen., oltre che del tutto privo di motivi.

4. Alla declaratoria de plano, consentita ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso