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Sentenza — n. 1197/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1197/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1197/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bahbah Khalid, nato in Marocco il 04/09/1984 avverso la ordinanza del 20/07/2023 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. Vittorio Brienza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO Ift FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Potenza ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di Khalid Bahbah avverso il rigetto della istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 2.5.2018 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, rimasta ineseguita con declaratoria di latitanza del predetto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 1197/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in presenza di specifica motivazione sul punto da parte del provvedimento impugnato che ha escluso la pretesa indecifrabilità del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari - avverso il quale il ricorrente aveva proposto appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. censurando anche l'omessa valutazione di questioni di merito - di cui ha correttamente individuato la dirimente ragione della mancanza di elementi di novità che potessero fare accedere alla istanza di revoca della misura cautelare imposta al ricorrente, giustificando la permanenza delle esigenze cautelarí alla base della misura imposta.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione revoca dell'opposizione censure procedurali tempestività dell'istanza di ricusazione opposizione al precetto esecutivo legittimazione a contestare licenza
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bahbah Khalid, nato in Marocco il 04/09/1984 avverso la ordinanza del 20/07/2023 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. Vittorio Brienza, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO Ift FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Potenza ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di Khalid Bahbah avverso il rigetto della istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 2.5.2018 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, rimasta ineseguita con declaratoria di latitanza del predetto.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricor:so per cassazione il difensore del Bahbah deducendo con unico motivo vizio di motivazione apparente in relazione alla dedotta mancanza di comprensibilità del testo manoscritto del provvedimento del G.I.P. per sua inintellegibilità con conseguente violazione del diritto di difesa.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, avendo le parti depositato le conclusioni indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in presenza di specifica motivazione sul punto da parte del provvedimento impugnato che ha escluso la pretesa indecifrabilità del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari - avverso il quale il ricorrente aveva proposto appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. censurando anche l'omessa valutazione di questioni di merito - di cui ha correttamente individuato la dirimente ragione della mancanza di elementi di novità che potessero fare accedere alla istanza di revoca della misura cautelare imposta al ricorrente, giustificando la permanenza delle esigenze cautelarí alla base della misura imposta.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend