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Ordinanza — n. 1195/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1195/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1195/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Scalise Gilda, nata a Serrastretta il 02.02.1952 avverso la sentenza del 20/01/2023 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il giudice di impugnazione e, stante la tipologia, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023 Il Consigliere e

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1195/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il giudice di impugnazione e, stante la tipologia, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023 Il Consigliere e

Parole chiave

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esame di cassazione spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto a un difensore anticipo delle spese difetto di legittimazione
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Scalise Gilda, nata a Serrastretta il 02.02.1952 avverso la sentenza del 20/01/2023 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il giudice di impugnazione e, stante la tipologia, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023 Il Consigliere e