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Ordinanza — n. 1194/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1194/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1194/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Belkhala Mohamed Hedi, nato in Tunisia il 15.02.1984 avverso la sentenza del 07/02/2023 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentiti dalla legge, avendo il ricorrente rinunciato in sede di concordato in appello al motivo sulla responsabilità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1194/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Belkhala Mohamed Hedi, nato in Tunisia il 15.02.1984 avverso la sentenza del 07/02/2023 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentiti dalla legge, avendo il ricorrente rinunciato in sede di concordato in appello al motivo sulla responsabilità.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino etiope procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia condono delle spese procedurali allontanamento nonostante motivi di salute diritto di ottenere una decisione inesigibile malgrado lesioni salute
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Belkhala Mohamed Hedi, nato in Tunisia il 15.02.1984 avverso la sentenza del 07/02/2023 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentiti dalla legge, avendo il ricorrente rinunciato in sede di concordato in appello al motivo sulla responsabilità.

Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio dir legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si strilla equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend