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Ordinanza — n. 1192/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1192/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1192/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Saadaoui Rabie, nato in Tunisia il 06.07.1981 Saadaoui Nader, nato in Tunisia il 09.02.1990 Sallami Fakhri Ben Rajeb, nato in Tunisia il 10.03.1977 Schiano Antonietta, nata a Castellammare di Stabia il 17.10.1983 avverso la sentenza del 26/04/2023 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivo non consentito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1192/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ed invero i ricorsi - con cui si censura l'erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen - esulano dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi delrart. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti controllo della commisurazione della pena sostanze soggette a restrizione dipendenza da sostanze stupefacenti limite legale massimo motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Saadaoui Rabie, nato in Tunisia il 06.07.1981 Saadaoui Nader, nato in Tunisia il 09.02.1990 Sallami Fakhri Ben Rajeb, nato in Tunisia il 10.03.1977 Schiano Antonietta, nata a Castellammare di Stabia il 17.10.1983 avverso la sentenza del 26/04/2023 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivo non consentito.

Ed invero i ricorsi - con cui si censura l'erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen - esulano dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi delrart. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie poiché il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è punito con la pena fino a quattro anni e quella inflitta agli imputati risulta contenuta nei limiti edittali. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dlichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2023 Il Consiglie estensore t Il Pres