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Ordinanza — n. 1189/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1189/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1189/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da 1. De Berardinis Giordano, nato a Roma il 14/02/1981 2. Ruggiero Diego detto Esa, nato a Roma il 04/01/1997 3. Sparapano Nico, nato a Roma il 19/03/1992 avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita !a relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge, avendo i ricorrenti rinunciato in sede di concordato in appello ai motivi sulla responsabilità.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1189/2024 — snpen · Corte di Cassazione: De Berardinis Giordano, nato a Roma il 14/02/1981 2. Ruggiero Diego detto Esa, nato a Roma il 04/01/1997 3. Sparapano Nico, nato a Roma il 19/03/1992 avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita !a relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge, avendo i ricorrenti rinunciato in sede di concordato in appello ai motivi sulla responsabilità.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda sanzioni penali responsabilità scemata pena pecuniaria sospesa attenuazione libera della pena divieto di doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ed invero i ricorsi - con cui il De Berardinis censura le ragioni della affermazione di responsabilità e la pena, il Ruggiero l'incremento di pena per la continuazione e lo Sparapano l'omessa valutazione ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
- esulano dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da 1. De Berardinis Giordano, nato a Roma il 14/02/1981 2. Ruggiero Diego detto Esa, nato a Roma il 04/01/1997 3. Sparapano Nico, nato a Roma il 19/03/1992 avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita !a relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge, avendo i ricorrenti rinunciato in sede di concordato in appello ai motivi sulla responsabilità.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Ed invero i ricorsi - con cui il De Berardinis censura le ragioni della affermazione di responsabilità e la pena, il Ruggiero l'incremento di pena per la continuazione e lo Sparapano l'omessa valutazione ex art. 129 cod. proc. pen. - esulano dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie essendo le pene irrogate ai ricorrenti all'interno dei limiti edittali. Che alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.