Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1188/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1188/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1188/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da De Luca Luigi, nato a Napoli il 09/06/1989 avverso la sentenza del 17/03/2023 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge censurando l'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1188/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
censure procedurali impugnazione della cancellazione impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da De Luca Luigi, nato a Napoli il 09/06/1989 avverso la sentenza del 17/03/2023 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge censurando l'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena - nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza - limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2023 Il Consigliere estensore It Pr de