Cassation appeal dismissed as inadmissible for applying penalty sentence without citing specific Article 448 grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano because the applicant failed to cite specific grounds for legal violation required by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The applicant challenged a sentence applying a penalty based on the alleged non-verification of exemption causes under Article 129 of the Code, arguing a violation of law. The Court ruled that such appeals against penalty application sentences are strictly limited to the specific violations enumerated in Article 448, paragraph 2-bis, rendering the current appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: Appeals against sentences applying penalties are inadmissible unless they cite one of the specific legal violations expressly listed in Article 448, paragraph 2-bis, as the sole ground for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da El Omeri Noureddine, nato in Marocco il 10.04.1978 avverso la sentenza dell'11/05/2023 emessa dal Tribunale di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefania Riccio OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2