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Ordinanza — n. 852/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds regarding agreed punitive treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 852/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Maione Giosuè, challenged a second-instance judgment but relied on grounds concerning the agreed punitive treatment between parties, which the court found not permitted under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits, citing the lack of admissible legal grounds as the sole reason for dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.: An appeal must be declared inadmissible de plano if it is based on grounds not permitted by law, such as challenging the agreed punitive treatment between parties, without being affected by illegality.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano dismissal agreed punitive treatment Article 599-bis Code of Criminal Procedure procedural costs Cassa delle ammende modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Maione Giosuè, nato a Caivano il 22.12.1995 avverso la sentenza del 08/06/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefania Riccio OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis - con contestuale rinuncia ai motivi di appello - e non inficiato da illegalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023 Il Con gli re