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Ordinanza — n. 847/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing and non-punishment cause application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 847/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for the type of judgment under review. The appellant challenged a sentencing application based on alleged lack of reasoning regarding statutory exemptions and the failure to request a non-punishment cause during the plea bargain. The Court ruled that such arguments are inadmissible under specific procedural limitations and that the non-punishment cause was waived since it was not advanced during the plea proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.: Appeals against sentencing applications in plea bargain cases are limited to specific statutory violations, and causes for non-punishment not raised during the plea are deemed waived and non-appealable.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing non-punishment cause waiver procedural limitations statutory exemptions attenuazione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso nA, tassativamente indicate (Sez.
Art. 129, cod. pen.
In tema di patteggiamento è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.
Art. 131-bis, cod. pen.
Ritenuto che ad identica conclusione deve pervenirsi in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 -bis cod.
art. 131 -bis cod. pen
Ritenuto che ad identica conclusione deve pervenirsi in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 -bis cod. pen., non avanzata in sede di patteggiamento tanto da doversi ritenere rinunciata (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso nA, tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato
pen., non avanzata in sede di patteggiamento tanto da doversi ritenere rinunciata (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv.
Sez. 4, n. 9466 del 15 febbraio 2023, Castrignano
272265), e stante la non rilevabilità d'ufficio in questa sede anche a fronte della genericità della richiesta non agganciata ad alcun elemento di fatto (Sez. 4, n. 9466 del 15 febbraio 2023, Castrignano, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Baiocchi Michael, nato il 17/08/1989 a Novara avverso la sentenza del 26/04/2023 emessa dal Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Michael Baiocchi per il delitto di evasione deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso nA, tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Ritenuto che ad identica conclusione deve pervenirsi in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 -bis cod. pen., non avanzata in sede di patteggiamento tanto da doversi ritenere rinunciata (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv. 272265), e stante la non rilevabilità d'ufficio in questa sede anche a fronte della genericità della richiesta non agganciata ad alcun elemento di fatto (Sez. 4, n. 9466 del 15 febbraio 2023, Castrignano, Rv. 284133). Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec