Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-deducible grounds regarding drug sentencing quantification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Selimaj Grehot inadmissible without formalities. The appellant sought to challenge the sentencing quantification for drug offenses, but the court found these grounds non-deducible given the nature of the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against judgments receiving plea agreements are inadmissible for grounds not exhaustively listed in the statute, such as sentencing quantification, when the judgment is otherwise unassailable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Selimaj Grehot, nato il 24/04/1987 in Albania avverso la sentenza del 10/07/2023 emessa dal Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso proposto da Grehot Selimaj deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non deducibili in questa sede, quali la quantificazione della pena nei minimi edittali per il delitto in materia di stupefacenti, in ragione della tipologia di sentenza impugnata. Considerato, infatti, che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo intervenuto esonera la sentenza che recepisce l'accordo, dall'onere di motivazione bastando il richiamo alla congruità della pena patteggiata, richiesta nA/ dallo stesso ricorrente, e tale da presupporre il suo consenso del quale non è stato rappresentato alcun vizio.
Ritenuto che la sentenza impugnata risulta incensurabile in questa sede, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), non prospettate in questa sede. Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de