Cassation appeal dismissed as inadmissible for applying penalty without verifying statutory acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for the specific type of judgment under review. The appellant challenged a sentencing decision that applied a penalty without verifying the absence of acquittal causes under Article 129 of the Criminal Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals to specific statutory violations, excluding this scenario.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: The appeal against a sentencing decision is inadmissible if it relies on a violation of law regarding the failure to verify acquittal causes, as the statute limits impugnability to explicitly listed hypotheses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mestria Antonio nato a Scorrano il 19/09/1970 avverso la sentenza del 01/06/2023 emessa dal Tribunale di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa • OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr