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Sentenza — n. 842/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention order citing lack of independent judicial reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 842/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Stefania Martinelli's appeal against a detention order inadmissible. Martinelli argued the investigating judge failed to provide an independent critical assessment of the prosecutor's request, citing specific articles of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, ruling that the judge correctly identified relevant investigative elements and that mere adherence to the prosecutor's request does not constitute a lack of motivation when supported by uncontested evidence.

Regesto Legislator

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Art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.; Art. 309, comma 9 c.p.p.; The appeal alleging a lack of independent critical assessment by the investigating judge is inadmissible if the judge has correctly identified relevant investigative elements and the sanction for formalistic errors is not triggered solely by the drafting technique of the order.

Parole chiave

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inadmissible appeal investigating judge detention order independent assessment Code of Criminal Procedure prova del DNA imputazione per reati di stupefacenti doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
Vizio di motivazione in relazione all'art. 292, comma 2, lett.
Art. 309, comma 9 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv. 274760
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Martinelli Stefania, nata il 28/04/1990 a Napoli avverso l'ordinanza del 12/06/2023 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Salerno ha confermato, in sede di riesame, la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Salerno il 03/04/2023 nei confronti di Stefania Martinelli per avere introdotto nel carcere di Salerno sostanza stupefacente del tipo hashish su indicazioni del fratello detenuto, Francesco Martinelli.

2. Avverso detta ordinanza Stefania Martinelli ha proposto ricorso, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo. Vizio di motivazione in relazione all'art. 292, comma 2, lett.

c) e 309, comma 9, cod. proc. pen. per assenza di una valutazione critica ed autonoma del Giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta cautelare del Pubblico ministero, accolta integralmente, con riguardo sia agli elementi indiziari che alle esigenze cautelari. Ad ulteriore riprova risulta l'errore nella parte in cui l'organo dell'accusa aveva chiesto l'emissione della misura cautelare per i capi 9, 11 e 16 mentre l'ordinanza genetica riteneva sussistenti i gravi indizi per i capi 8 e 9 salvo applicare la misura per i primi .

3. In data 13 novembre 2023 è pervenuta memoria del difensore della ricorrente con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile perché generico.

2. Premesso che il provvedimento impugnato ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria nei confronti di Stefania Martinelli limitatamente al capo 9), la ricorrente censura in questa sede l'assenza di un'autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta cautelare del Pubblico ministero anche con riferimento ai capi 11) e 16) esclusi dal Tribunale. In ordine all'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per violazione dell'art. 292, comma 2, lett.

c) cod. proc. pen. il provvedimento impugnato ha correttamente dato atto che il Giudice per le indagini preliminari avesse individuato gli elementi investigativi rilevanti, in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, con riferimento alla posizione di Stefania Martinelli. A prescindere dall'ovvia considerazione che aderire alle valutazioni della richiesta cautelare del pubblico ministero - allegata dalla difesa senza i motivi ma limitatamente alla parte finale - non significhi, per ciò solo, carenza di motivazione, specie quando le scelte cautelari siano fondate su intercettazioni e video non contestati, come nel caso in esame, la ricorrente non ha dimostrato come per la posizione della ricorrente sia mancata questa analisi autonoma.

D'altra parte la sanzione che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine non ha una dimensione formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva solo sul rilievo di particolari tecniche di redazione del provvedimento (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv. 274760).

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa