Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 839/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on sentencing as inadmissible due to non-allowed procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 839/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a preliminary hearing judge's sentence inadmissible on the merits. The appellants argued against the agreed-upon punitive treatment, but the court found their grounds did not permit such challenges. Consequently, the appeals were rejected without further examination, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals against sentences based on the agreed punitive treatment are inadmissible de plano because they concern matters not permitted by law and do not involve legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals agreed sentencing de plano rejection procedural grounds Cassazione ordinanza ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti avverso sentenza ex art. 444 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Guerrera Eugenio, nato a Catania l'11/08/1998 2. D'Arrigo Alessio, nato a Catania il 21/05/1989 avverso la sentenza del 08/06/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti avverso sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché proposti per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità; Considerato, all'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle'ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/1