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Ordinanza — n. 838/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 838/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 838/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Vispo Antonio, nato a Bari il 25/07/1996 avverso la sentenza del 22/11/2022 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato; Considerato che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 ° dei- 25/01/2021, Rv. 281475);

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 838/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la inammissibilità originaria del ricorso rende irrilevante il successivo atto di rinuncia al ricorso, effettuato con dichiarazione del difensore in qualità di procuratore speciale, pervenuta via pec in data 25 agosto 2023 alla Corte di Cassazione, e che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale anticipo delle spese spese di difesa impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
OSSERVA Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato; Considerato che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Vispo Antonio, nato a Bari il 25/07/1996 avverso la sentenza del 22/11/2022 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato; Considerato che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 ° dei- 25/01/2021, Rv. 281475);

Rilevato che la inammissibilità originaria del ricorso rende irrilevante il successivo atto di rinuncia al ricorso, effettuato con dichiarazione del difensore in qualità di procuratore speciale, pervenuta via pec in data 25 agosto 2023 alla Corte di Cassazione, e che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci