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Ordinanza — n. 837/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, holding execution judge has exclusive competence to decide on restitution of seized assets.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 837/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Bank's appeal against a Rome Tribunal order refusing restitution of seized assets. The Bank argued the Tribunal lacked jurisdiction to determine the validity of a pledge contract, claiming execution judges cannot rule on property disputes. The court ruled that under Article 676 of the Criminal Procedure Code, the execution judge has exclusive authority to decide on the restitution of seized items, thereby rejecting the Bank's request to refer the matter to a civil court.

Regesto Legislator

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Art. 676 cod. proc. pen.; Art. 263 cod. proc. pen.: The execution judge has exclusive competence to decide on the restitution of seized assets and cannot refer questions regarding the nature or limits of security rights to a civil court.

Parole chiave

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execution_judge_competence restitution_of_seized_assets pledge_contract_validity criminal_procedure_code seizure_proceedings caso di garanzia bancaria contratto di deposito a titolo di garanzia sequestro di conti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 1851 cod. civ.
Art. 676 cod. proc. pen.
Spetta al giudice dell'esecuzione (art. 676 cod. proc. pen.) di decidere in ordine alla restituzione delle cose sequestrate e, comunque, in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, è tenuto a rimettere la questione ai giudice civile (art.
Art. 263 cod. proc. pen.
pen.) di decidere in ordine alla restituzione delle cose sequestrate e, comunque, in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, è tenuto a rimettere la questione ai giudice civile (art. 263 cod. proc. pen.).
Art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Il ricorso va convertito in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza, la Banca Profilo ha proposto ricorso per cassazione (da qualificarsi eventualmente come opposizione), denunciando, a mezzo di difensore e procuratore speciale, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 1851 cod. civ
Violazione di legge in relazione agli artt. 1851 cod. civ., 676, 263 cod.
art. 676 cod. proc. pen
Spetta al giudice dell'esecuzione (art. 676 cod. proc. pen.) di decidere in ordine alla restituzione delle cose sequestrate e, comunque, in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, è tenuto a rimettere la questione ai giudice civile (art.
art. 263 cod. proc. pen
pen.) di decidere in ordine alla restituzione delle cose sequestrate e, comunque, in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, è tenuto a rimettere la questione ai giudice civile (art. 263 cod. proc. pen.).
art. 666 cod. proc. pen
(quindi senza formalità con ordinanza opponibile dalle parti; nel qual caso poi si procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.).Si è più volte affermato che in tali casi, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 civ., n. 24601 del 2022
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015
(Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv.
Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022
265538; in senso conforme, Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Rv.
Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022
Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal terzo interessato Banca Profilo s.p.a. nel procedimento di prevenzione nei confronti di Scanzanì Luciano avverso la ordinanza del 06/06/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma provvedeva sull'incidente di esecuzione proposto dalla Banca Profilo s.p.a. con il quale richiedeva la restituzione di beni (un dossier titoli e la somma giacente su un conto corrente, riferibili a Luciano Scanzani), oggetto di sequestro di prevenzione nei confronti di Gaetano Vitagliano ed altri. In particolare, la Banca deduceva l'inesatta restituzione di una somma danaro giacente sul conto corrente dello Scanzani, disposta dal Tribunale con decreto del 7 dicembre 2020, avvenuta in favore del proposto anziché della stessa banca (titolare di pegno irregolare). Il Tribunale riteneva che la questione implicasse l'accertamento del contratto di garanzia stipulato tra la banca e lo Scanzani, questione che esulava la competenza del Tribunale e che poteva essere fatta valere in sede civile; che la restituzione era avvenuta in favore del formale intestatario; che in ogni caso la somma di danaro non era più nella disponibilità della procedura e quindi non vi era spazio per dar seguito al petitum della ricorrente.

2. Avverso la suddetta ordinanza, la Banca Profilo ha proposto ricorso per cassazione (da qualificarsi eventualmente come opposizione), denunciando, a mezzo di difensore e procuratore speciale, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 1851 cod. civ., 676, 263 cod. proc. pen., quanto alla ritenuta incompetenza dei Tribunale nello stabilire la natura, limiti e operatività del diritto di pegno. Spetta al giudice dell'esecuzione (art. 676 cod. proc. pen.) di decidere in ordine alla restituzione delle cose sequestrate e, comunque, in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, è tenuto a rimettere la questione ai giudice civile (art. 263 cod. proc. pen.).

Pertanto, la ricorrente non può direttamente adire il giudice civile, come indicato invece dal Tribunale (in tal senso, Sez. 2 civ., n, 24601 del 2022). 2.2. Violazione di legge, in quanto con motivazione apparente, il Tribunale ha ritenuto che sia stato lo Scanzani, con un "atto dispositivo", ad impedire la restituzione del bene alla banca (Io Scanzani non aveva mai chiesto la restituzione dei beni a sé stesso ma agli aventi diritto; sono stati gli amministratori giudiziari del tutto arbitrariamente a chiedere allo Scanzani di fornire le coordinate bancarie sulle quali far confluire le somme sequestrate). 2.3.

Violazione di legge, in quanto erroneamente il Tribunale ha avallato il comportamento degli amministratori giudiziari, ritenendo che la restituzione era stata fatta al formale detentore dei beni. Nella specie in forza del pegno, risultante dal verbale di sequestro, il detentore era la Banca Profilo.

3. Il ricorso va convertito in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione decide anche sulla confisca e sulla restituzione delle cose sequestrate e in tal caso procede ai sensi dell'art. 667, comma 4 cod. proc. pan. (quindi senza formalità con ordinanza opponibile dalle parti; nel qual caso poi si procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.).Si è più volte affermato che in tali casi, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. (come nella specie) - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. (in motivazione la Corte ha precisato che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di "riesame" da parte del giudice dell'esecuzione). (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265538; in senso conforme, Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Rv. 283858;

Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv. 284403).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli at