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Ordinanza — n. 830/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 830/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 830/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Balliu Bledar, nato in Albania il 27/04/1993 avverso la sentenza del 18/04/2023 emessa dal Tribunale di Parma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione a tale tipologia di sentenza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 830/2024 — snpen · Corte di Cassazione: F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine, Rv. 279761 - 01); peraltro, la giurisprudenza di legittimità invocata dal ricorrente, che a certe condizioni consentiva il ricorso per cassazione per la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è tutta precedente all'intervento della cit. I.n. n. 103 e dunque non rilevante rispetto alla pronuncia impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in riferimento alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese revoca della nazionalità ritiro della domanda procedura di annullamento riapertura della procedura d'asilo disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
In riferimento alle pronunce di "patteggiamento", è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che, a seguito delle modifiche effettuate dalla legge n.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Balliu Bledar, nato in Albania il 27/04/1993 avverso la sentenza del 18/04/2023 emessa dal Tribunale di Parma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione a tale tipologia di sentenza.

In riferimento alle pronunce di "patteggiamento", è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che, a seguito delle modifiche effettuate dalla legge n. 103 del 2017, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337), tra le quali non rientra il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento (ex multis, Sez.

F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Massnaoui Amine, Rv. 279761 - 01); peraltro, la giurisprudenza di legittimità invocata dal ricorrente, che a certe condizioni consentiva il ricorso per cassazione per la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è tutta precedente all'intervento della cit. I.n. n. 103 e dunque non rilevante rispetto alla pronuncia impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in riferimento alla causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2023 Il C