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Ordinanza — n. 829/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding waived aggravated circumstances in a settled penalty agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 829/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a penalty agreement where the defendant had waived an aggravating circumstance. The court held that arguments regarding waived statutory factors cannot be raised in a second-instance appeal unless they involve legal errors in the penalty determination itself. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging a settled penalty agreement is inadmissible if it concerns circumstances waived by the parties, as such waivers preclude judicial review on those specific points.

Parole chiave

Generato dall'IA
penalty agreement waived aggravating circumstance inadmissible appeal second instance legal error exception

Disposizioni normative citate

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Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'lrnpudnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 5838 del 28/11/2013, Citarella

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Testo completo

ORDINANZA sei hcorso proposto da Buzaii Arhn (C.U.I. 05WN231-1), nato in Albania il 06.10.1995 avverso la sentenza del 20/03/2023 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti cii atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; .,dita !a relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito dalla legge, afferente all'omessa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 ; nonostante la sua applicaziongin regime di equivalenza con le circostanze attenuanti genericne, sia stata concordata tra le parti.

Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'lrnpudnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: la definlzone c!e' orozecl.mento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche revahfli dufficio, ale quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento orocessuale. ,TCM.preSO il giudizio di legittimità. Considerato che, analogamente alle conclusioni raggiunte ir, tema di patteggiai-ne.nto (Se:. n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censure !-elativ; alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione legem, che non ricorre nel caso di specie;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dela Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos.ì deciso il 10 novembre 2023 Consigliere estensore Debora cione