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Ordinanza — n. 612/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement limiting cognition of liability and guilt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 612/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible via simplified procedure without formalities. The appellant, Campus Ciriaco, sought to challenge a second-instance judgment, but the lower court had previously concluded proceedings through a settlement agreement regarding liability and guilt. The court ruled that such a settlement precludes the entire procedural flow, including the appeal, thereby barring the review of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.: A settlement agreement on liability and guilt in the second instance limits the cognition of the judge and produces preclusive effects on the entire procedural development, including the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal settlement agreement preclusive effect second instance liability and guilt simplified procedure Cassa delle ammende domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Campus Ciriaco, nato in Belgio il 18/08/1961 avverso la sentenza del 26/01/2023 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2023 Il Co 'ere