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Ordinanza — n. 608/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 608/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 608/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Karmani Soufian, nato in Marocco il 25/10/1986 avverso la sentenza del 02/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di appello che ha definito l'impugnazione del ricorrente ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 608/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, quanto alla rilevanza della intervenuta prescrizione prima della pronuncia di appello) e che il ricorrente si duole soltanto della omessa motivazione sulla possibilità di addivenire ad un proscioglimento di merito sulla base del quadro probatorio sussistente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti3 al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio diritto di ottenere una decisione riconsiderazione domanda di ricusazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di appello che ha definito l'impugnazione del ricorrente ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge;
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Karmani Soufian, nato in Marocco il 25/10/1986 avverso la sentenza del 02/03/2023 emessa dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto avverso sentenza di appello che ha definito l'impugnazione del ricorrente ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge;

Considerato infatti che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,,mentre sono inammissibili le doglianze relative'a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2(319, dep. 2020, Rv. 278170;

Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, quanto alla rilevanza della intervenuta prescrizione prima della pronuncia di appello) e che il ricorrente si duole soltanto della omessa motivazione sulla possibilità di addivenire ad un proscioglimento di merito sulla base del quadro probatorio sussistente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti3 al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de