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Ordinanza — n. 476/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to impermissible censure of sentencing agreement requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 476/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Harizi Migert inadmissible de plano for proposing impermissible censure. The appellant challenged a sentence resulting from a plea agreement, arguing violations of procedural requirements under Article 444 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such agreements exempt the prosecution from the burden of proof and mandate specific, concise reasoning regarding facts and legal qualification, limiting review to specific statutory violations.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea agreement sentences are inadmissible if they contain generic censure or fail to target the specific statutory grounds for review exhaustively listed in the law.

Parole chiave

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plea agreement sentencing inadmissible appeal impermissible censure procedural code criminal de plano dismissal burden of proof exemption specific statutory grounds attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 27 Cost.
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. atteso che l'art.
art. 444 cod. proc. pen
Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Harizi Migert, nato in Albania il 11/07/1990 avverso la sentenza del 13/06/2023 del Tribunale di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a voler tacere della genericità dei motivi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della c:orrettezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2023 Il Consi.liere estensore Il Pr