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Sentenza — n. 470/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 470/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato Daniele Lipperi avverso la sentenza emessa il 4 agosto 2021 dai locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione di gr. 32,2 lordi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina e condannato a pena di giustizia.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 470/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze consumo di canapa pericolo di traffico di stupefacenti tossicodipendenza
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lipperi Daniele, nato a Roma il 01/09/1966 avverso la sentenza del 10/01/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato Daniele Lipperi avverso la sentenza emessa il 4 agosto 2021 dai locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione di gr. 32,2 lordi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atti del difensore dedduce con unico motivo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della ipotesi di lieve entità non offrendo il dato quantitativo quella assorbente pregnanza negativa e non essendo rilevante, di per sé, al fine della esclusione di detta ipotesi„ che il ricorrente abbia agito in collegamento più o meno stabile con altri soggetti, dovendosi valutare positivamente la circostanza che il ricorrente abbia operato per conto di terzi coinvolti in livelli tutt'altro che elevati del settore di narcotraffico.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2. La Corte di appello per escludere la ipotesi della lieve entità ha considerato ostativi il quantitativo e la qualità dell'involucro di cocaina sequestrato (23,705 grammi di cocaina pura al 79,9% pari a 158 dosi singole), le modalità di occultamento dell'involucro medesimo (all'interno di una cassetta di sicurezza chiusa a chiave e nascosto in una busta di tela), considerando - infine - la disponibilità a detenere previo compenso la droga a disposizione dì terzi convergente esciudente indice di un collegamento fiduciario con settori della criminalità.

3. Ritiene il Collegio che il percorso argomentativo del Giudice di appello si colloca - senza palesare illogicità e non potendosi accedere in questa sede di legittimità ad una diversa valutazione in fatto degli indici considerati - nell'alveo di legittimità che impone una valutazione complessiva degli indici sintomatici indicati dalla disposizione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro