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Ordinanza — n. 229/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to non-permitted grounds regarding factual qualification errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 229/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Radim Beda and Chibini Badr inadmissible on procedural grounds. The applicants sought to challenge the lower court's decision by alleging an error in the qualification of facts, arguing that the court failed to properly classify the criminal act. The court rejected this argument because Italian law strictly limits such appeals to cases of obvious errors, excluding mere disagreements on legal evaluation or non-manifest errors.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: Appeals challenging the qualification of facts are admissible only for obvious errors, excluding evaluative errors or non-palese deviations from the charge.

Parole chiave

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inadmissible appeals qualification of facts obvious error standard legal evaluation limits procedural inadmissibility rapina qualificata infrazione privilegiata reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
309 del 90; rilevato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Radim Beda, nato in Marocco il 22/04/2000 Chibini Badr, nato in Marocco il 16/01/1997 avverso la sentenza del 18/05/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per un motivo non consentito, diretto a censurare la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90; rilevato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); considerato che la possibilità di denunciare l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e de motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971;

Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252), ipotesi che non ricorre nel caso di specie; ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con procedura de plano con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 23 novembre 2023 Il consigliere e teinsore Il re