Cassation appeal dismissed as inadmissible for violation of law in sentencing application under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Francesco Carlevalis and Ercolano Katiuscia inadmissible de plano. The applicants challenged a sentencing application based on a violation of law regarding the failure to verify exemption grounds under Article 129 of the Criminal Code. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits admissible appeals to specific statutory violations, excluding general claims of law violation in sentencing applications.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: Appeals against sentencing applications are inadmissible for general violations of law, limited strictly to the specific hypotheses enumerated in the statute.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Carlevalis Francesco, nato a Taranto il 24/01/1994 Ercolano Katiuscia, nata a Taranto il 18/05/1974 avverso la sentenza del 29/05/2023 del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. A In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle amm