Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of statutory grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Halil Youssef inadmissible under simplified procedure. The defendant argued for a retrial based on alleged lack of reasoning and potential acquittal, but these grounds were not permitted by law. Consequently, the court rejected the complaint and ordered the appellant to pay legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to statutory grounds; complaints regarding omitted reasoning or potential acquittal without specific legal basis are inadmissible.
Parole chiave
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eguente ORDINANIZA sul ricorso proposto da Halil Youssef, n. in Marocco 31/03/1990 avverso la sentenza n. 8213/23 del Tribunale di Milano del 26/05/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni rilevato che il Tribunale di Milano in composizione monocratica, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Youssef Halil la pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 110, 337, 99, quarto comma, cod. pen.; che avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'eventuale suo proscioglimento dall'addebito; che è stato, pertanto, dedotto un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q. m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 2 novembre 2023 Il consiglier st nso