Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding organizer role based on witness statements and intercepts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Carmine Botta against the detention order issued by the Naples Review Tribunal. The defense argued that Botta was merely a subordinate participant based on witness testimonies and intercepted conversations, citing inconsistencies with his brother's sentencing. The court ruled that the lower court correctly assessed the evidence, including recent witness statements and intercepts showing Botta's superior territorial authority and criminal management, thereby confirming his status as an organizer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 273 cod. proc. pen.; Art. 416-bis cod. pen.: The qualification of a criminal as an organizer or promoter does not require absolute top-tier status within the hierarchy; it is sufficient that the individual held a superior position relative to other associates and exercised leadership functions within a specific territory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOTTA CARMINE nato a NAPOLI il 08/05/1959 avverso l'ordinanza del 28/06/2024 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO CAVALLONE; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale il 20/05/2024, a carico, tra gli altri, di Botta Carmine, accusato di essere organizzatore e promotore all'interno dell'associazione di tipo mafioso denominata "clan Contini", operante a Napoli fino a tutto il 2023.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, evidenziando, in estrema sintesi, vizi motivazionali e violazione degli articoli 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. circa "la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in capo al Botta del ruolo di organizzatore in relazione al delitto di cui al capo 1) della rubrica". Parte ricorrente sostiene che sarebbero state valorizzate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia datate e già oggetto di valutazione in un precedente giudizio, nel quale ruoli apicali nell'associazione erano stati riconosciuti ad altri soggetti, mentre il fratello del ricorrente, Botta Salvatore, pur accusato di essere referente per il "rione Amicizia" del clan Contini, era stato condannato, quale mero partecipe, al minimo della pena: sicché analogo ragionamento avrebbe dovuto valere per Botta Carmine, che si assumeva avesse tenuto la reggenza in luogo di Botta Salvatore e che, peraltro, era stato detenuto dal 1999 al 2016.
Anche i ruoli apicali, nel medesimo clan, di Botta Salvatore classe 1950 (rimarcato in altra ordinanza custodiale del 20/6/2024) e De Luca Gennaro confermavano la subordinazione del ricorrente, da considerare mero partecipe all'associazione. Nello stesso senso era, secondo il ricorso, il tenore delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: Giuliano Salvatore aveva indicato, in ordine gerarchico, De Luca Gennaro, Festa Domenico e Botta Carmine, tutti, peraltro, subordinati a Bosti Patrizio, allorché libero; Orefice Pasquale, pur avendolo menzionato quale referente del clan Contini per il "rione Amicizia", aveva chiarito che il Botta dovesse rapportarsi a De Feo Alfredo per le decisioni più delicate;
Zaccaro Antonio, pur riconoscendo ad Annunziata Egidio e Botta Carmine il ruolo di referenti dei Contini, aveva specificato che "la persona di maggior carisma criminale era certamente Paolo Di Mauro" Sarebbe stata trascurata, per parte ricorrente, anche la conversazione riportata a pagina 201 dell'ordinanza custodiale, in cui, parlando col nipote, Scutto Domenico, Botta Carmine aveva asserito di aver ricevuto la "mesata" di euro 2.000,00, ovvero di essere un mero stipendiato del clan e, come tale, avere un ruolo subordinato. Gli elementi ulteriori desumibili dalle intercettazioni e valorizzati dal Tribunale del riesame, in realtà, proverebbero solo che Botta Carmine fosse partecipe del sodalizio, non il suo ruolo di vertice.
In particolare, la mancata convocazione del ricorrente da parte di Bosti Patrizio, desumibile da un'intercettazione ambientale avvenuta a casa di Mazzarella Ciro, dimostrava che Botta Carmine non avesse il detto ruolo apicale. Dall'incontro del Botta con altro soggetto presso il pub Sombrero si desumeva solo che qualcuno avesse chiesto aiuto a lui, piuttosto che al De Luca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, non ravvisandosi le addotte violazioni di legge e neppure vizi di motivazione.
2. Quanto ai secondi, è pacifico che, in tema di misure cautelari personali, il giudice di legittimità debba limitarsi a verificare se i giudici di merito abbiano dato adeguato conto (rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie) delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato ex art. 292 cod. proc. pen. (che non necessita dell'accertamento della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza) e/o la sussistenza delle esigenze cautelari in rapporto alla pericolosità dell'interessato e alla misura adeguata a fronteggiarla (Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01;
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01). Ne consegue che è inammissibile il controllo su quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01; ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01). Il controllo insomma va operato, in positivo, sulla sussistenza di ragioni giuridicamente significative a sostegno della decisione presa e, in negativo, sull'assenza di illogicità evidenti o contraddittorietà o carenze motivazionali (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01).
D'altra parte, è opportuno ribadire, in diritto, che «nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati» (ex multis Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Rv. 280890-01). Nel caso in esame, come detto, l'ordinanza impugnata non incorre, dunque, neppure nell'assunta violazione di legge allorché rimarca il ruolo verticistico dell'indagato emerso sia dalle numerose dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sia dalle intercettazioni.
Nell'ordinanza genetica ed in quella del Tribunale del riesame il detto ruolo è stato desunto sia dalle dichiarazioni dei collaboratori, alcune delle quali niente affatto datate, come quelle di Cimmino Luigi (che ha iniziato di recente, nel 2022, la sua collaborazione), di Giuliano Salvatore (che, invece, ha iniziato a collaborare nel 2021) e di Tuono Vincenzo (collaborante dal 24/9/2020), sia dalle intercettazioni. In particolare, i menzionati collaboratori, pur specificando, come evidenziato dallo stesso ricorrente, che il Botta fosse, a sua volta, subordinato all'interno del clan ad altre figure ancor più di vertice, hanno tuttavia confermato la posizione sovraordinata agli altri associati nell'ambito territoriale allo stesso affidato.
Dalle intercettazioni, poi, si desume che l'indagato discutesse delle attività estorsive da porre in essere e del recupero dei relativi crediti in corso, impartendo disposizioni circa la riscossione e la divisione interna dei proventi criminali. E si desume, ancora, che egli si sia doluto con Mazzarella Ciro della mancata convocazione da parte del riconosciuto vertice assoluto dell'organizzazione, Bosti Patrizio, una volta che costui era stato scarcerato: ciò che è stata logicamente ritenuta, dall'ordinanza censurata, come la chiara conferma del ruolo apicale che lo stesso Botta si attribuiva (essendosi il Bosti, secondo il Mazzarella, comportato in tal modo per essersi il Botta avvicinato al clan Mazzarella).
Infine, tra le tante risulta, ancora, correttamente valorizzata l'intercettazione nella quale il Botta si vantava del rispetto tributatogli da una moltitudine di avventori allorché era stato a cena al "pub Sombrero": sottolineatura, da parte del medesimo ricorrente, del suo elevato carisma criminale all'interno dell'associazione. Tutti i predetti elementi, logicamente valorizzati dall'ordinanza impugnata, confermano che la stessa non è affatto incorsa nelle censure dedotte, da ritenersi inammissibili, laddove sollecitano una diversa lettura del materiale probatorio, e infondate, in diritto, nella parte in cui sostengono che solo ai ruoli di vertice assoluto delle organizzazioni criminali vada riconosciuta la qualifica di promotore, dirigente od organizzatore.
3. Ex art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Trattandosi di provvedimento da cui non consegue la rimessione in libertà del detenuto, una sua copia va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (ai sensi del comma 1-ter del medesimo articolo).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di c