Italian Court dismisses appeal allowing appellate court to reduce aggravated theft sentence below statutory minimum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by Salvatore Barravecchia against the Second Instance Court of Catania's sentencing for aggravated theft. The appellant argued that the appellate court illegally equated general mitigating circumstances with aggravating ones, thereby reducing the sentence below the statutory minimum. The court ruled that the appellate court correctly applied the law by reducing the aggravated base sentence to the statutory minimum before applying further statutory reductions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis, comma 4, cod. pen.; Art. 69, cod. pen.; Art. 62-bis, cod. pen.; The appellate court may reduce an aggravated sentence to the statutory minimum when general mitigating circumstances are deemed equivalent to aggravating ones, provided the final reduction does not exceed the statutory limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osto da: BARRAVECCHIA SALVATORE nato ad AUGUSTA (SR) il 25/08/1999 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE d'APPELLO di CATANIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla ',determinazione della pena; udito il difensore di fiducia dell'imputato Salvatore Barravecchia, l'avvocato Raffaele Carrozza, che si riporta al ricorso ed insiste per il suo accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Catania ha riformato la sentenza del Tribunale di Siracusa, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di condanna di Barravecchia Salvatore per il reato di furto in abitazione commesso in concorso con altro soggetto e aggravato dalla violenza sulle cose, ai sensi degli articoli 624-bis, comma 3, e 625, comma 1, numero 2, cod. pen. In particolare, la Corte d'appello, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha rideterminato in quattro anni di reclusione e 930,00euro di multa la pena base - pari, in sostanza, al minimo edittale della fattispecie non aggravata di cui al comma 1 dell'art.624-bis cod. pen. - applicando poi su di essa la diminuzione per il rito, irrogando la pena finale di due anni e otto mesi di reclusione e 620,00 euro di multa.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, lamentando la violazione del comma 4 dell'articolo 624-bis cod. pen., oltre che degli articoli 69 e 62-bis cod. pen., per avere la Corte d'appello effettuato un giudizio di equivalenza vietato dal menzionato comma 4 dell'articolo 624-bis cod. pen., che prevede che le diminuzioni per le attenuanti si applichino sulla pena aggravata di cui al comma 3 dello stesso articolo 624-bis cod. pen. In tal modo, la Corte d'appello sarebbe addivenuta, però, a determinare la pena in misura superiore a quella che avrebbe potuto e dovuto essere irrogata, laddove diminuita quella minima di cui al detto comma 3 (cinque anni di reclusione e 1.000 euro di multa, in concreto stabilita come pena base dal Tribunale) nel massimo previsto per l'applicazione delle menzionate circostanze attenuanti generiche, pari ad un terzo: infatti, con la successiva ulteriore diminuzione di un ulteriore terzo per il rito, la pena finale avrebbe dovuto essere pari a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 444,00 euro di multa, in luogo di quella maggiore in concreto irrogata dalla Corte d'appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come testualmente prevede l'art. 624-bis, comma 4, cod. pen., «le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti». Tale disposizione, del tutto chiara e, comunque, per come univocamente interpretata da questa Corte (Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Rv. 282096-01;
Sez. 5, n. 7246 del 13/01/2021, Rv. 280475-01), impone di applicare le attenuanti sulla pena aggravata individuata dal Tribunale in misura corrispondente al minimo edittale di cui al comma 3 dell'art. 624-bis cod. pen. L'effetto che ne deriva potrà essere più o meno favorevole al condannato, a seconda che il giudice del merito applichi o meno per intero, ovvero per un terzo, 2la diminuzione prevista per le menzionate attenuanti. Tale determinazione spetta, però, al giudice del merito, che, sulla base dei noti criteri e in particolare dell'articolo 133 cod. pen., stabilirà in concreto quale pena sia corretto irrogare al ricorrente nel caso in questione, applicando, come detto, le stesse circostanze attenuanti generiche sulla pena base irrogata dal Tribunale ed equivalente al minimo edittale previsto dal menzionato comma 3 dell'art. 624-bis cod. pen.
P.Q.MIl C nsigliere estensore Il Presidente ( „ ' lí'psa Pezzuillo' DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 9 DIC 2024 CANCELLiERiT. Sabrina Delrnorile