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Sentenza — n. 46829/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence regarding 2010 threat due to prescription, allowing partial reform for remaining crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46829/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding the 2010 threat charge while allowing the partial reform of the sentence for the remaining offenses. The appellant argued that the 2010 crime had expired due to prescription and that the second charge was procedurally improper under new laws. The court found the 2010 offense extinguished by the statute of limitations but upheld the validity of the second charge based on the timing of the victim's request for punishment before the relevant law changed.

Regesto Legislator

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Art. 612, secondo comma, cod. pen.; Art. 157 cod. pen.; Art. 623-ter cod. pen.; Art. 1 d.lgs. n. 36 del 2018; Art. 1 del d.lgs. n. 150 del 2022: A late request for punishment by the offended party for offenses originally prosecuted ex officio, which later became subject to private prosecution, is deemed equivalent to a timely complaint and does not invalidate the proceedings.

Parole chiave

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prescrizione reato procedibilità d'ufficio querela tardiva minaccia grave recidiva reiterata annullamento sentenza rideterminazione pena allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 612, secondo comma, cod. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 15 settembre 2022 del Tribunale di Latina che aveva affermato la penale responsabilità dì Alessandro Artusa per più condotte di minaccia grave ex art. 612, secondo comma, cod.
Art. 157 cod. pen.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 157 cod. pen. per non avere la Corte di appello rilevato la prescrizione del reato commesso nel novembre 2010, maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, con conseguente necessità di rideterminare la pena per i residui reati.
Art. 623-ter cod. pen.
Deve, infatti, rilevarsi che i reati per i quali si procede in questa sede sono aggravati dalla recidiva reiterata specifica ed ìnfraquinquennale e, ai sensi dell'art. 623-ter cod. pen. i essi erano procedibili di ufficio (Sez.
Art. 1 d.lgs. n. 36 del 2018
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 157 cod.
Art. 1 del d.lgs. n. 150 del 2022
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 157 cod.
art. 157 cod. pen
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 157 cod. pen.
art. 623-ter cod. pen
Deve, infatti, rilevarsi che i reati per i quali si procede in questa sede sono aggravati dalla recidiva reiterata specifica ed ìnfraquinquennale e, ai sensi dell'art. 623-ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2481 del 05/11/2020
i essi erano procedibili di ufficio (Sez. 5, n. 2481 del 05/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 50672 del 10/11/2023
150, equivale a presentazione della querela, non rilevando la sua tardività, in quanto trattasi di irregolarità afferente a un momento procedimentale anteriore, in cui essa non era richiesta a fini di procedibilità (Sez. 2, n. 50672 del 10/11/2023, Ongaro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Artusa Alessandro, nato a Messina il 20/03/1964 avverso la sentenza del 27/05/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione sulla pena base, rideterminando tale aumento in mesi tre e giorni dieci di reclusione e per l'inammissibilità del ricorso nel resto;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 15 settembre 2022 del Tribunale di Latina che aveva affermato la penale responsabilità dì Alessandro Artusa per più condotte di minaccia grave ex art. 612, secondo comma, cod. pen e, applicate l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto ai danni di un pubblico ufficiale e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, Io aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, all'imputato si contesta al capo a) di avere inviato a Mauro Siliani, in servizio presso la Questura di Latina, tre lettere (la prima nel novembre 2010, la seconda nell'agosto del 2016 e la terza il 16 febbraio 2017) con le quali minacciava di picchiarlo, una volta uscito dal carcere, ritenendolo responsabile per la sua carcerazione, nonché, al capo b), di avere inviato a Mauro Siliani in data 25 maggio 2017 un'ulteriore lettera di analogo tenore.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Alessandro Artusa, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 157 cod. pen. per non avere la Corte di appello rilevato la prescrizione del reato commesso nel novembre 2010, maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, con conseguente necessità di rideterminare la pena per i residui reati. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell'omesso rilievo, da parte della Corte di appello, dell'improcedibilità del reato di cui al capo b). A tale proposito segnala che la Corte di appello ha ritenuto i reati procedibili per avere la persona offesa richiesto la punizione del colpevole all'udienza del 30 ottobre 2020, richiamando la disciplina di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, ma tale richiamo deve ritenersi erroneo, in quanto i reati erano divenuti procedibili a querela già per effetto dell'art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Deve, infatti, rilevarsi che i reati per i quali si procede in questa sede sono aggravati dalla recidiva reiterata specifica ed ìnfraquinquennale e, ai sensi dell'art. 623-ter cod. pen. i essi erano procedibili di ufficio (Sez. 5, n. 2481 del 05/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280406) sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha, invece, modificando il testo della disposizione codicistica, introdotto la procedibilità a querela. Del tutto correttamente, quindi, la Corte di appello, avendo la persona offesa manifestato la sua richiesta di punizione già all'udienza del 30 ottobre 2020, ossia prima dell'entrata in vigore del d.lgs n. 150 del 2022, ha ritenuto sussistente la condizione di procedibilità.

In tema di condizioni di procedibilità, la volontà punitiva tardivamente manifestata dalla persona offesa in relazione a reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 ìb 10 ottobre 2022, n. 150, equivale a presentazione della querela, non rilevando la sua tardività, in quanto trattasi di irregolarità afferente a un momento procedimentale anteriore, in cui essa non era richiesta a fini di procedibilità (Sez. 2, n. 50672 del 10/11/2023, Ongaro, Rv. 285691).

2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il reato commesso nel mese di novembre del 2010, pur considerando il termine massimo di prescrizione pari ad anni dieci, calcolato tenendo conto anche della recidiva sopra indicata, ed i periodi in cui detto termine è rimasto sospeso (per complessivi 120 giorni), si è estinto per prescrizione già nel mese di marzo del 2021. Non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di minaccia grave commesso nel mese di novembre del 2010 facente parte del più ampio capo a), perché estinto per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione della pena per i residui reati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di minaccia grave commesso nel mese di novembre del 2010 perché estinto per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanziona