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Ordinanza — n. 45582/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal converted to cassation dismissed; case remitted to appellate court for aggravated assault trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45582/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the civil party's request to appeal a first-instance acquittal, ruling it was improperly filed as a cassation petition. The lower court had granted acquittal for aggravated assault due to lack of a formal complaint, but the civil party argued weapons were used. The Court determined the appeal was correctly converted to cassation under specific procedural rules but noted the underlying crime carries custodial penalties, not just fines, requiring remittal to the appellate court for a proper trial.

Regesto Legislator

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; When a civil party files an appeal against a non-prosecution sentence, it is converted to cassation, but the case must be remitted to the appellate court if the crime involves custodial penalties rather than solely pecuniary sanctions.

Parole chiave

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civil appeal conversion cassation procedure aggravated assault lack of complaint custodial penalty requirement aggressione fisica violazioni della legge sulle armi parità delle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Il provvedimento di trasmissione a questa Corte di legittimità, infatti, si era fondato sulla invocata applicazione del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (modificato con il d.lgs.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DI ROCCO GIULIA nato a POPOLI il 30/04/1980 nel procedimento a carico di: IZZO FRANCESCA nato a MASSA DI SOMMA il 27/04/1994 CIRELLI GIUSEPPINA nato a TERMOLI il 12/01/1986 avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; si è proceduto senza formalità di procedura

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 aprile 2024, il Tribunale di Pescara, per quanto qui di interesse, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Giuseppina Cirelli e Francesca Izzo per il delitto di lesioni personali aggravate cagionate a Giulia Di Rocco per difetto di querela, avendo escluso l'aggravante dell'uso dell'arma.

2. Ha proposto tempestivo (il 18 aprile 2024) appello la parte civile, a mezzo del proprio difensore Avv. Luca Pellegrini, appello convertito in ricorso per cassazione dal Presidente di sezione della Corte di appello di L'Aquila ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Nel gravame si affermava che, dall'istruttoria dibattimentale e dalle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalle ulteriori testimonianze e dalle certificazioni mediche, oltre che dalle immagini del sistema di videosorveglianza, era emerso come le due imputate (riconosciute in foto dalla persona offesa senza margini di dubbio) impugnassero, ciascuna, un'arma, nell'aggredire la parte civile - la Cirelli un mattarello, la Izzo un coltello - così da doversi dolere dell'erronea esclusione della relativa circostanza aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il gravame proposto dalla parte civile va riqualificato come atto di appello con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di L'Aquila per il giudizio.

2. Il provvedimento di trasmissione a questa Corte di legittimità, infatti, si era fondato sulla invocata applicazione del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (modificato con il d.lgs. n. 150/2022) che dispone come "sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa". Si era così trascurato di considerare come la condotta di rilievo penale, oggetto del presente processo (anche se, ora, per le sole conseguenze civili), non è punita con la sola pena pecuniaria o la pena alternativa, ma con la pena detentiva, posto che al prevenuto risultano contestate, alla luce dell'originaria imputazione e dell'odierno atto di gravame, le lesioni personali aggravate dall'utilizzo di un'arma. Deve pertanto procedersi come da dispositivo.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione della parte civile come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. Così deciso, in Roma il