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Sentenza — n. 45581/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45581/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45581/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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E' impugnata l'ordinanza del 02/07/2024 con la quale il Tribunale del Riesame di Catania ha confermato l'ordinanza emessa dal G.I.P.del Tribunale di Catania, in data 30/05/2024, che ha applicato nei confronti di Piedigaci Maurizio la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso ( capo 1), di cui agli artt. 513 bis e 629 cod.pen ( capi 4-5-6-e7) e del reato di cui agli artt. 110,2,4 e 7 legge 895 del 1967. 2.11 ricorso, presentato dal difensore di fiducia, articola due motivi. 2.1.

Regesto Legislator

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art. 416 bis cod.pen, articolo 416 bis cod. pen, art. 513 bis cod.pen, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45581/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Delineato il perimetro entro il quale deve svolgersi il giudizio rimesso a questa Corte, è inammissibile la doglianza di cui al primo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. sul presupposto che il sodalizio criminale coagulato attorno a Greco Emanuele, di cui il ricorrente è stato ritenuto intraneo, sia configurabile come "mafia storica" e non come "nuova mafia". 2.1. L'ordinanza impugnata ha dato dettagliato risalto ai plurimi elementi acquisiti attraverso l'attività captativa e di controllo sul territorio da cui si evince la costituzione ed operatività di un gruppo criminale, operante in Vittoria, facente capo a Greco Emanuele e collegato a Cosa Nostra catanese.

Parole chiave

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frode nel pignoramento crimine organizzato traffico di cocaina reati economici furto di lieve entità garanzia pignoratizia

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis cod.pen
Con il primo motivo la difesa censura il provvedimento impugnato per vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 416 bis cod.pen.
articolo 416 bis cod. pen
Con il primo motivo la difesa censura il provvedimento impugnato per vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 416 bis cod.pen.
art. 513 bis cod.pen
Relativamente al reato di cui all'art. 513 bis cod.pen., il provvedimento impugnato non ha considerato che la fattispecie incriminatrice punisce soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali, perpetrate in danno di impresa concorrente, ma non anche le condotte volte a coartare l'altrui libera concorrenza.
art. 273 cod. proc. pen
La successiva giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, è ferma nel ritenere che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da PIEDIGACI MAURIZIO, nato a LENTINI il 13/02/1976 avverso l'ordinanza del 02/07/2024 del TRIB:LIBERTA' di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato udita la relazione del Consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI; Udito il Sostituto Procuratore generale, GASPARE STURZO, cha ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. E' impugnata l'ordinanza del 02/07/2024 con la quale il Tribunale del Riesame di Catania ha confermato l'ordinanza emessa dal G.I.P.del Tribunale di Catania, in data 30/05/2024, che ha applicato nei confronti di Piedigaci Maurizio la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso ( capo 1), di cui agli artt. 513 bis e 629 cod.pen ( capi 4-5-6-e7) e del reato di cui agli artt. 110,2,4 e 7 legge 895 del 1967. 2.11 ricorso, presentato dal difensore di fiducia, articola due motivi. 2.1.

Con il primo motivo la difesa censura il provvedimento impugnato per vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 416 bis cod.pen. e di motivazione Il Tribunale del riesame, utilizzando l'espediente logico rappresentato dalla presunta appartenenza di Greco Emanuele a Cosa Nostra, ha applicato la disciplina delle vecchie mafie abdicando al dovere motivazionale sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di quell'articolo 416 bis cod. pen., omettendo peraltro di considerare che Greco Emanuele non è mai stato condannato per mafia e che anche la misura di prevenzione personale qualificata è stata annullata dalla Corte di appello di Catania sul presupposto della mancanza di attualità del pericolo.

Sotto tale profilo, pertanto, il gruppo non potrebbe essere considerato neppure come frutto di "gemmazione mafiosa"( secondo la definizione data da un precedente di questa Corte). Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto intendere il gruppo come espressione di "mafia nuova" e pretendere la dimostrazione di una capacità di intimidazione nel territorio. 2.2. Con secondo motivo denuncia vizi di violazione di legge di motivazione in relazione alle presunte estorsioni poste in essere nei confronti di imprenditori agricoli di Francofonte, di cui ai capi 4-5-6-e7.

Deduce che la motivazione non avrebbe spiegato le ragioni per le quali la conoscenza del passato criminale del Greco avrebbe assunto carattere decisivo nella determinazione delle persone offese a concludere rapporti commerciali con il medesimo. Relativamente al reato di cui all'art. 513 bis cod.pen., il provvedimento impugnato non ha considerato che la fattispecie incriminatrice punisce soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali, perpetrate in danno di impresa concorrente, ma non anche le condotte volte a coartare l'altrui libera concorrenza. 3.11 Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile. Deve, innanzitutto, considerarsi che, in tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, questa Corte, nella sua espressione più autorevole, ha ritenuto che la legge le attribuisca il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il 2 i /‘V giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie; di conseguenza la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, deve essere parametrata all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La successiva giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, è ferma nel ritenere che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. sia rilevabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di mento circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori; non sono di conseguenza consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis:

Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5,n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).

2. Delineato il perimetro entro il quale deve svolgersi il giudizio rimesso a questa Corte, è inammissibile la doglianza di cui al primo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. sul presupposto che il sodalizio criminale coagulato attorno a Greco Emanuele, di cui il ricorrente è stato ritenuto intraneo, sia configurabile come "mafia storica" e non come "nuova mafia". 2.1. L'ordinanza impugnata ha dato dettagliato risalto ai plurimi elementi acquisiti attraverso l'attività captativa e di controllo sul territorio da cui si evince la costituzione ed operatività di un gruppo criminale, operante in Vittoria, facente capo a Greco Emanuele e collegato a Cosa Nostra catanese.

Sono state richiamate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che si riscontrano reciprocamente secondo il noto principio della convergenza del molteplice (Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744; e, in motivazione, Sez. 5 n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, non mass. sul punto) e, in particolare: le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Avila Rosario e Tuccio Manuele secondo i quali il Greco aveva avviato le sue attività imprenditoriali con il sostegno economico degli esponenti mafiosi Carbonaro-Dominante, e con l'utilizzo di capitali di origine illecita, oltre che le le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Palio Alfredo, il quale ha riferito che, volendo aprire un rifornimento di benzina a Vittoria e volendo assicurarsi una "copertura", aveva ottenuto da Rinaldi Salvatore il nominativo di Greco Emanuele quale punto di riferimento di Cosa Nostra sul territorio di Vittoria.

Il Tribunale ha, peraltro, riportato, con accurata esposizione, la messe degli ulteriori elementi di convalida dell'attendibilità del narrato dei collaboratori di giustizia, costituiti dagli esiti dell'attività di captazione telefonica ed ambientale, il cui inequivoco tenore ( non oggetto peraltro di specifica contestazione) è pienamente sinergico con l'interpretazione che attribuisce al sodalizio costituito attorno a Greco Emanuele matrice mafiosa in quanto espressione di Cosa Nostra nell'ambito di Vittoria ( conv. del 27/10/2021, relativa alla vicenda della detenzione di Greco Rosario, figlio del suddetto Emanuele, e del 05/11/2021 nella quale Valenti Gaetano indicava quale fosse l'ordine gerarchico all'interno dell'istituto carcerario, ricordando i soggetti autorizzati "a parlare" secondo una precisa scala).

La moltitudine degli elementi, così analiticamente vagliata, è stata ritenuta dimostrativa della fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen., concretizzata attraverso l'operatività di un gruppo, coagulato attorno alla figura del Greco Emanuele, avente una sua proiezione imprenditoriale, volto al mantenimento del controllo economico nel settore degli imballaggi sul territorio attraverso l'imposizione di condizioni unilaterali dettate dal gruppo e supinamente accettate dagli altri operatori economici nonché la pretesa di pagamento di somme da parte dei medesimi, a titolo di "provvigione" dovuta per l'intermediazione dei Greco- in taluni casi destinate al sostentamento dell'intero sodalizio mafioso, anche catanese, come desumibile dalle conversazioni relative alla vicenda Giudice Raffaele ( conv. del 08/08/2019 tra Giudice e Rinaldi Salvatore reggente della famiglia Santapaola di Catania riportata a pag. 21 dell'ordinanza). 2.2.In tale contesto è stato ritenuto rilevante anche il contributo causale fornito da Piedigaci Maurizio nella espansione del gruppo al di fuori del territorio di Vittoria, ed in particolare nel territorio di Lentini e Francofonte.

Dalle conversazioni captate è emersa una manifesta fedeltà del ricorrente al Greco, denominato dal primo con l'appellativo di "patrozzo"; a quest'ultimo Greco, inoltre, il ricorrente formulava la richiesta di essere sostenuto per ottenere il sostegno di Rinaldi Salvatore ( della famiglia Santapaola di Catania), per essere assunto dalla Progitec, richiesta accompagnata dal convincimento che tale assunzione gli "toccasse" per i servigi resi in precedenza ("mi tocca.. Mi tocca.. 4 LÌ Mi sento parte di 'sta famiglia e soldi non ne voglio.. Se voglio una cosa datemela però va, quantomeno! Me la merito o no patrozzo").

Il ricorrente è stato ritenuto un braccio operativo del sodalizio, con funzioni di facilitatore e intermediario e, a tale proposito, sono stati altresì valorizzati gli elementi emersi con riferimento ai reati di cui agli articoli 513 bis e 629 CP, contestati ai capi 4),5),6) e 7), rispettivamente in danno di imprenditori indotti a concludere accordi con le società del Greco Emanuele, sotto la minaccia implicita del ricorrente per l'evocazione del contesto di mafiosità nel quale si inseriva la relativa attività, così da integrare una estorsione "ambientale" ( in tal senso le dichiarazioni rese dalle persone offese ma soprattutto le conversazioni ambientali che hanno cristallizzato la genesi dei vari rapporti commerciali con l'evocazione della figura del Greco). 3.È inammissibile anche il secondo motivo di ricorso con cui si deduce un vizio logico nella motivazione per non avere il Tribunale del riesame spiegato l'efficienza causale della consapevolezza, da parte delle persone offese, della caratura criminale del Greco.

In realtà, la censura appare volta sostanzialmente ad ottenere una rivalutazione in fatto degli elementi indiziari, non consentita in questa sede, ed oblitera la puntuale motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame attraverso il richiamo di plurimi elementi che hanno indotto a ritenere i rapporti commerciali istaurati con l'intermediazione del ricorrente, longa manus operativa di Greco Emanuele, rispondenti più all'interesse di quest'ultimo che non a necessità proprie degli altri imprenditori, indotti alla conclusione degli accordi attraverso la prospettazione dello spessore criminale dello stesso Greco ( dichiarazioni di Lentini Salvatore e di Veneziano Giuseppe, oltre che conv. del 25.2.2019 n. 1572). 3.1.

Inoltre, è manifestamente infondata la censura con cui si contesta la configurabilità di gravi indizi del reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. In tal senso la soluzione giuridica offerta dall'ordinanza impugnata — che ha ritenuto configurabile un concorso fra le due fattispecie- è in sintonia con il principio di diritto per cui il delitto di estorsione c.d. contrattuale si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti e l'elemento dell'ingiusto profil:to con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente vittima sia costre1:to al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 2 , n. 12434 del 19/02/2020, Di Grazia, Rv. 278998 - 01;

Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269364 - 01; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258168 - 01„ Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo, Rv. 252283 - 01); la fattispecie di cui all'art. 513-bis cod. pen. presuppone la concorrenza fra i soggetti operanti nel mercato e l'alterazione della stessa da parte di soggetti inseriti nella 'catena commerciale'; il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi (Sez.

U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735 — 01; Sez. 5, n. 40803 del 15/07/2022, Rv. 283758 — 01).

4. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa