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Ordinanza — n. 45008/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45008/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45008/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, decideva sul reclamo proposto da Paolo Melideo avverso il decreto di archiviazione del G.i.p. del medesimo Tribunale in data 26 ottobre 2015 relativamente al procedimento nei confronti di Roberto Sbrolli. Il Tribunale convertiva il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. in ricorso per cassazione, ratione temporis ritenuta applicabile la previgente disciplina dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 410-bis cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45008/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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revoca dell'opposizione censure procedurali restituzione in pristino difetto di legittimazione del ministero pubblico procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

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art. 410-bis cod. proc. pen
Il Tribunale convertiva il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione proposto da Paolo Melideo personalmente* consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Melideo Paolo nato a CASALINCONTRADA il 27/06/1952 parte offesa nel procedimento c/ Sbrolli Roberto avverso il decreto del 26/10/2015 del GIP TRIBUNALE di Chieti Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Cananzi;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, decideva sul reclamo proposto da Paolo Melideo avverso il decreto di archiviazione del G.i.p. del medesimo Tribunale in data 26 ottobre 2015 relativamente al procedimento nei confronti di Roberto Sbrolli. Il Tribunale convertiva il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. in ricorso per cassazione, ratione temporis ritenuta applicabile la previgente disciplina dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen.

2. Il ricorso per cassazione proposto da Paolo Melideo personalmente* consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il motivo deduce violazione di legge lamentando che il G.i.p. non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione alla archiviazione proposta dall'attuale ricorrente, senza fissa re la camera di consiglio, determinando ciò la nullità del decreto di archiviazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In primo luogo il ricorso è tardivo, in quanto dagli atti, ai quali questa Corte può accedere stante la natura della questione, emerge che il decreto di archiviazione fu depositato in data 28 ottobre 2015 e notificato all'attuale ricorrente a mani proprie in data 12 novembre 2015. Ne consegue che il reclamo, ora qualificato come ricorso per cassazione, risulta evidentemente tardivo in quanto depositato il 14 maggio 2024.

3. Per altro, il motivo di ricorso è del tutto aspecifico, in quanto afferma un principio di diritto in astratto, ma non si confronta con le ragioni che avevano determinato il G.i.p. a dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, per la palese inidoneità dei temi di indagine e dei mezzi di prova indicati dall'opponente. Pertanto, tale motivo è generico.

4. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.