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Sentenza — n. 44744/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44744/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44744/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Varese ha condannato Marino Ciro alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art.691, comma 2, cod. pen., per avere somministrato, quale titolare del Bar Gelateria Gelaz, bevande alcoliche a Fortunato Gustavo e Scavone Alfio, entrambi già in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 44744/2024 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen., deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione la cui redazione sarebbe frutto di copia e incolla facendo riferimento, in più parti, a fatti commessi da una donna, indicata come addetta al bancone.

Parole chiave

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abuso di alcol monopolio sull'alcol colpa del patrocinatore condotta colpevole guida in stato di ebbrezza qualificata elemento soggettivo
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINO CIRO nato a VARESE il 05/06/1968 avverso la sentenza del 09/04/2024 del GIUDICE DI PACE di VARESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZIA PARASPORO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame dinanzi al Giudice di Pace di Varese. udito il difensore, avv. Monica Mina, che ha concluso insistendo nel ricorso e chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Varese ha condannato Marino Ciro alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art.691, comma 2, cod. pen., per avere somministrato, quale titolare del Bar Gelateria Gelaz, bevande alcoliche a Fortunato Gustavo e Scavone Alfio, entrambi già in evidente stato di ebbrezza alcolica.

2. Contro l'anzidetta sentenza l'imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, avv. Monica Mina, affidato ad un unico motivo, qui di seguito sintetizzato ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 n primo ed unico motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 606 lett.

c) cod. proc. pen., deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione la cui redazione sarebbe frutto di copia e incolla facendo riferimento, in più parti, a fatti commessi da una donna, indicata come addetta al bancone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 2.1 Il primo ed unico motivo di ricorso che lamenta violazione dell'art. 606 lett.

c) cod. proc. pen., deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione la cui redazione sarebbe frutto di copia e incolla facendo riferimento, in più parti, a fatti commessi da una donna, indicata come addetta al bancone, è fondato. Invero, come correttamente dedotto dalla difesa, la motivazione è carente e manifestamente illogica e non si confronta con la contestazione di cui alla precisa formulazione della imputazione non consentendo la corretta individuazione del soggetto destinatario della contestazione e della condotta contestata, indicando, in più parti, quanto al primo, l'imputato come una donna anziché uomo, il ruolo di aiutante barista o soggetto addetto a servire la bevanda alcolica mentre nella contestazione è precisamente indicato il titolare dell'esercizio commerciale e quanto alla condotta accertata quella di essere "stata trovata intenta somministrare bevande alcoliche" e "aveva dato due boccali di birra a due clienti ubriachi" , espressione non contenuta nella formulazione della contestazione, tenuto conto, come dedotto dalla difesa, che il Bar Gelaz non somministra boccali di birra alla spina.

Parimenti, la motivazione è contraddittoria anche quanto alla genesi del procedimento, l'attività di indagine svolta ("annotazione di servizio redatta dalla Questura di Varese riferita all'attività di controllo effettuata presso l'esercizio commerciale su richiesta della proprietà dei muri"). Invero, ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico- giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 2, n. 12329 del 04/03/2010, Rv. 247229;

Sez. 5, Sentenza n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105 - 01), evenienze tutte non riscontrabili nel caso in esame. Invero, ricorre il vizio di motivazione nel caso in cui, come nella specie, dalla sentenza impugnata non risultino esplicitate le ragioni alla base del convincimento su punti rilevanti per il giudizio, non essendo effettivamente possibile cogliere la reale motivazione a sostegno della condanna dell'imputato in mancando alcun collegamento tra i vari punti della decisione (Sez. 1, Sentenza n. 20030 del 18/01/2024, Rv. 286492 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 38818 del 07/06/2019, Rv. 277091 - 01.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Varese.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Va