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Ordinanza — n. 43695/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal filing by the client without a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43695/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally filed the petition without engaging a qualified defense attorney. Although the underlying criminal case involved a request for non-prosecution against the appellant's relatives, the procedural defect lay in the manner of filing the cassation request. The court ruled that under the amended Code of Criminal Procedure, all such appeals must be signed by a registered defense lawyer to be valid.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613, 616 c.p.p.: A cassation appeal must be signed by a qualified defense attorney; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense attorney personal filing Code of Criminal Procedure qualified counsel legal representation revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Di conseguenza, il ricorso interposto nell'interesse dell'avvocato Mattii è inammissibile perché personalmente proposto dal ricorrente senza avvalersi del patrocinio di altro difensore abilitato al giudizio di legittimità in violazione del disposto di cui all'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
2.Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiello
Cass. sez. Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiello, Rv.
Cass. Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTII STEFANO nato a MONTEGIORGIO il 19/06/1958 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del 20/06/2024 del GIP TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto 1.L'avvocato Stefano Mattii ha impugnato personalmente l'ordinanza del g.i.p. presso il Tribunale di Ancona del 20/06/2024 che, ai sensi degl'artt. 409 e 410 cod. proc. pen., ne ha respinto l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero in relazione a denuncia penale da lui presentata nei confronti di Mattii Alessia, Mattii Salvatore Maria e Mattii Alessandro. 2.11 ricorso per cassazione consta di un unico, composito motivo, sottoscritto personalmente, con il quale il ricorrente ha lamentato l'abnormità del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza dei presupposti della disposta archiviazione, pronunciata, nel richiamare una decisione divenuta irrevocabile sui medesimi fatti, perché il fatto non sussiste e dunque in guisa da integrare una vera e propria sentenza.

La pronuncia sarebbe inoltre stata emessa in relazione a fatti diversi rispetto a quelli già oggetto della citata sentenza irrevocabile; e ancora, l'ordinanza impugnata è stata emessa nell'ambito di procedimento penale a carico di ignoti, anche se i nominativi dei soggetti denunciati erano desumibili dagli atti esaminati dal giudice. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) (cfr.

Cass. sez. Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiello, Rv. 272010). Di conseguenza, il ricorso interposto nell'interesse dell'avvocato Mattii è inammissibile perché personalmente proposto dal ricorrente senza avvalersi del patrocinio di altro difensore abilitato al giudizio di legittimità in violazione del disposto di cui all'art. 613 cod. proc. peri., riferibile a tutti i ricorsi per cassazione regolati dalla disciplina processuale dettata dal rito penalistico, senza alcuna distinzione quanto alle parti interessate dalla relativa impugnazione (e dunque anche con riguardo ai soggetti dotati della relativa qualifica professionale:

Sez. 1, n. 5022 del 22/11/2022, dep. 2023, Rv. 283947). 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle a