Cassation court allows appeal against conviction for aggravated injuries due to valid prior domicile election despite defendant's detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's dismissal of an appeal filed by Gianluca Vacca, who was convicted for aggravated personal injuries. Vacca argued that the appeal was admissible because his prior domicile election at his lawyer's office was recorded in the file, even though he was detained at the time of the appeal. The court held that the statutory requirement for a specific reference to a prior domicile election was met, but noted that the defendant's detention status prevented the application of simplified notification rules, necessitating direct service.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The appeal is admissible if it expressly references a prior domicile election in the file, but the simplified notification procedure does not apply to detained defendants requiring direct service.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VACCA GIAN LUCA nato a ALGHERO il 04/02/1992 avverso l'ordinanza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO DI CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA di SASSARIudita la relazione svolta dal Presidente GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona della dott. Antonietta Picardi, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria conclusiva del difensore della part civile.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 4 marzo 2024 la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari ha dichiarato inammissibile l'appello, interposto nell'interesse di Gianluca Vacca, avverso la sentenza in data 5 aprile 2023 con la quale il Tribunale di Sassari lo aveva condannato per il delitto aggravato di lesioni personali. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla mancata allegazione all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, a mente dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., all'epoca vigente., 2.
Avverso la Eirateculfze[Laggellp è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del Vacca, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale è stata denunciata violazione di legge. È stato dedotto che agli atti del procedimento di primo grado vi era l'elezione di domicilio dell'imputato presso lo studio del difensore, contenuta anche nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ragion per cui - conformemente alla ratio dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. - l'appello avrebbe dovuto ritenersi ammissibile; peraltro, lo stato di detenzione dell'imputato - «all'epoca dei fatti e della proposizione dell'appello» nonché attualmente - supererebbe «la problematica relativa alla notificazione agevolata dell'atto di citazione in appello, della conoscenza del procedimento di appello e della consapevole partecipazione».
3. In via preliminare va rilevato che l'abrogazione dell'articolo 581 comma 1 ter cod.proc.pen, per effetto dell'art. 2, lettera o), della legge 9 agosto 2024 n. 114, non assume rilevanza nel caso di specie, in quanto si tratta di modifica di disciplina processuale entrata in vigore il 25 agosto 2024. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo su un contrasto interpretativo sulla citata norma, con sentenza del 24 ottobre 2024 hanno stabilito che «la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» (si veda informazione provvisoria n. 15/24).
4. Con la stessa pronunzia, le Sezioni Unite hanno affermato che la «previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione» (si veda sempre l'informazione provvisoria n. 15/24).
5. Alla luce di tale ultimo principio il ricorso deve ritenersi fondato. Invero, così come risulta dal fascicolo, cui questa Corte può accedere in ragione delle questioni processuali dedotte, nell'atto di appello si è fatto espresso riferimento alla "nomina effettuata nel primo grado del giudizio", nomina nella quale è contenuta l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore, come pure si evince dalla intestazione della sentenza appellata e dalle notifiche effettuate in precedenza. L'atto di elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.
Danielo Mattana è agevolmente rinvenibile nel fascicolo del Tribunale, anche perché il Vacca è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento nel quale si dà pure atto proprio della nomina del suddetto difensore, che ha assistito l'imputato nel giudizio di primo grado e che ha proposto sia l'appello che il ricorso in esame.L_ 6. Non si può, peraltro, trascurare che il Vacca risultava all'epoca della proposizione dell'atto di appello e della stessa ordinanza impugnata "detenuto per altra causa". In ragione di ciò, il collegio ritiene di dare continuità, condividendolo, all'indirizzo interpretativo secondo il quale la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU (Sez. 6, Sentenza n. 15666 del 29/02/2024, Rv. 286301;
Sez. 6, Sentenza n. 21940 del 07/02/2024, Rv. 286488 - 01; Sez. 4 -, Sentenza n. 4342 del 09/01/2024, Rv. 285749; Sez. 2, Sentenza n. 51273 del 10/11/2023, Rv. 285546; si veda anche, in un caso di detenzione domiciliare, Sez. 5, Sentenza n. 36036 del 06/06/2024, Rv. 286893).
6. Il provvedimento impugnato, dunque, va annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte territoriale per il giudizio di appello.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio alla Corte di appello di Cagliari - sezione dis