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Sentenza — n. 43161/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43161/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43161/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 19 gennaio 2024 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello interposto nell'interesse di Mallita Elisabeth Villafuerte Villamar, avverso la sentenza in data 3 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Torino l'aveva condannata per i reati di cui agli artt. 612, comma 2, e 660 cod. pen. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla mancata allegazione all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputata, a mente dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. all'epoca vigente.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 43161/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 612, comma 2, e 660 cod. pen. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla mancata allegazione all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputata, a mente dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. all'epoca vigente.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate minaccia non comprovata motivazione inadeguata delle censure costituzionali prova del timore di persecuzione atti impugnabili accuse di abuso
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VILLAFUERTE VILLAMAR MALLITA ELIZABETH, nata il 16/11/1975 avverso l'ordinanza del 19/01/2024 della CORTE DI APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Presidente GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; lette le conclusioni formulate in data 26 giugno 2024 dal Procuratore Generale, nella persona del dott. ANTONIO BALSAMO, il quale ha chiesto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 19 gennaio 2024 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello interposto nell'interesse di Mallita Elisabeth Villafuerte Villamar, avverso la sentenza in data 3 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Torino l'aveva condannata per i reati di cui agli artt. 612, comma 2, e 660 cod. pen. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla mancata allegazione all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputata, a mente dell'art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. all'epoca vigente.

2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale è stata denunciata la violazione degli artt. 581, comma 1 -ter, e 591, comma 1, lett.), cod. proc. pen. anche in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., evidenziando come l'imputata nel corso del giudizio di primo grado avesse già eletto domicilio presso il difensore e come tale elezione fosse espressamente indicata nell'atto di appello.

3. In via preliminare va rilevato che l'abrogazione dell'articolo 581 comma 1 ter cod.proc.pen, per effetto dell'art. 2, lettera o), della legge 9 agosto 2024 n. 114, non assume rilevanza nel caso di specie, in quanto si tratta di modifica di disciplina processuale entrata in vigore il 25 agosto 2024. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo su un contrasto interpretativo sulla citata norma, con sentenza del 24 ottobre 2024 hanno stabilito che «la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» (si veda informazione provvisoria n. 15/24).

4. Con la stessa pronunzia, le Sezioni Unite hanno affermato che la «previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».

5. Alla luce di tale ultimo principio il ricorso deve ritenersi fondato. Invero, così come risulta dal fascicolo, cui questa Corte può accedere in ragione delle questioni processuali dedotte, nell'atto di appello si è fatto espresso richiamo all'elezione di domicilio presso il difensore, già effettuata in primo grado, come pure si evince dalla intestazione della sentenza appellata e dalle notifiche effettuate in precedenza. L'atto di elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Germana Frizone (del 14 febbraio 2023, depositato il 9 marzo 2023) è agevolmente rinvenibile nel fascicolo del Tribunale. Si tratta dello stesso difensore di fiducia che ha proposto opposizione al decreto penale emesso su richiesta del pubblico ministero, che ha assistito l'imputata filb I giudizio di primo grado e che ha proposto sia l'appello che il ricorso in esame.

6. Il provvedimento impugnato, dunque, va annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte territoriale per il giudizio di appello.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Così deciso il 21 novembre 2024 Il PrOidente e