Cassation court dismisses appeals against detention orders due to lack of evidence proving mafia clan dissolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Sabino and Giusy De Mico inadmissible regarding their detention orders. The lower court had confirmed custody based on strong evidence of a political-mafia vote-buying agreement with the Fusco-Ponticelli clan, supported by witness statements and intercepted conversations. The appellants failed to provide any factual argument or evidence to support their claim that the clan had dissolved, violating the principle that cassation judges cannot re-evaluate facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: Appeals against detention orders are inadmissible if the appellant fails to provide concrete evidence to overturn the factual basis of the lower court's decision, as the cassation judge cannot independently re-evaluate the facts.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE MICCO SABINO nato a NAPOLI il 11/05/1989 DE MICCO GIUSY nato a NAPOLI il 31/05/1993 avverso l'ordinanza del 20/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del PG GIUSEPPE SASSONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria a firma dell'avv. GIACOMO PACE e dell'avv. GABRIELE ESPOSITO, i quali insistono nell'accoglimento dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 24 maggio 2024, il Tribunale del riesame di Napoli ha parzialmente confermato il provvedimento cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli aveva disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di Sabino DE MICCO e di Giusy DE MICCO (per costei poi sostituita con la misura degli arresti domiciliari) in relazione al reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. (capo A I dell'incolpazione provvisoria).
Ha invece annullato il provvedimento con riferimento al reato di cui all'art. 416 cod. pen. (capo B dell'incolpazione provvisoria) nei confronti di Giusy DE MICCO. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla conclusione di un accordo politico-mafioso tra gli indagati e soggetti della criminalità locale, consistito nella promessa di favori nel futuro consiglio comunale in cambio del procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali amministrative del 14 e 15 maggio 2023 (prima tornata) e 25 e 26 maggio 2023 (ballottaggio) per il rinnovo del consiglio comunale di Cercola.
Tale accordo era stato concluso attraverso Antonietta PONTICELLI, condannata per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e figlia di Gianfranco, boss del clan Fusco-Ponticelli, detenuto all'ergastolo. Gli indagati avevano inoltre stipulato un accordo con Giovanni DE MICCO e Giuseppina DE MICCO, finalizzato alla compravendita di voti nel territorio del Comune di Cercola, attraverso l'erogazione della somma di 1.800 euro da elargire agli elettori in cambio della promessa di voto. 1.2. Il compendio indiziario valutato dall'ordinanza del Tribunale del riesame è costituito dalle annotazioni di PG da cui era emerso che 1'11 maggio 2023 la PONTICELLI si era recata presso il Comune di Cercola a ritirare un numero considerevole di schede elettorali per conto di soggetti che l'avrebbero a ciò delegata, nonché da talune conversazioni captate nel corso delle quali, gli interlocutori, tra cui la PONTICELLI e Carmine FICO, anch'egli già condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., facevano riferimento alla collaborazione con DE MICCO Sabino, all'intervenuto accordo con il medesimo, alla organizzazione di una squadra per raggiungere l'obiettivo, nonché alla necessità della elezione di Giusy DE MICCO per il loro "lavoro", in tal modo riferendosi alla necessità di avere una copertura politica per gestione del malaffare.
La PONTICELLI aveva inoltre acconsentito all'apposizione della propria immagine sul volantino che riproduceva il fac-simile della scheda elettorale e assicurato la costante presenza presso i seggi elettorali durante le votazioni. Dalle intercettazioni era altresì emerso l'accordo stipulato dagli indagati con Giovanni DE MICCO e Giuseppina DE MICCO per acquistare il voto degli abitanti di Cercola al prezzo di trenta euro ciascuno, consegnando ai predetti la somma di 1.800 euro in contanti.
2. Avverso tale ordinanza entrambi gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo di censura, deducono il difetto di motivazione relativamente alla attualità dell'esistenza dell'associazione mafiosa da cui dipenderebbe la sussistenza del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. e su cui si erano appuntate le critiche dei ricorrenti, nonché in relazione alla circostanza che proprio dall'appartenenza di Antonietta PONTICELLI a detta associazione sarebbe derivata l'influenza asseritamente da essa esercitata per procacciare i voti in favore della candidata Giusy De Micco, benché la condanna della stessa per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. fosse ormai risalente nel tempo.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Con memoria in data 25 settembre 2024, i ricorrenti hanno replicato alle conclusioni del PG, insistendo nell'accoglimento dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. Con l'unico motivo di censura i ricorrenti lamentano l'omessa motivazione in ordine alla attualità dell'esistenza del clan cui sarebbe affiliata Antonietta Ponticelli, nonché in relazione alla derivazione dalla appartenenza a detta associazione dell'influenza da costei asseritamente esercitata per procacciare voti in favore della candidata Giusy De Micco.
Tale censura, oltre ad essere formulata in termini del tutto generici, è manifestamente infondata. Nel ricostruire il contesto in cui si sono svolti i fatti oggetto del procedimento, che vedono i ricorrenti accusati di aver raggiunto un accordo con Antonietta PONTICELLI, considerata esponente del clan camorristico Fusco-Ponticelli, per il procacciamento di voti in cambio di favori per gruppo criminale nel futuro consiglio comunale, il Tribunale del riesame ha fatto chiaro ed esplicito rinvio all'ordinanza cautelare genetica, nella quale il GIP ha ampiamente illustrato «il contesto 'camorristico' di riferimento», che ha fatto da sfondo all'accordo politico-mafioso.
In particolare, ha richiamato le sentenze e altri provvedimenti giudiziari, nonché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dai quali emergeva che nel territorio del Comune di Cercola, interessato dalle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, era presente ed operante il clan Fusco-Ponticelli, il quale rappresenta un'articolazione territoriale della più estesa associazione camorristica facente capo alla famiglia Sarno, e che era dedito alle attività tipiche delle organizzazioni per delinquere. A fronte di tale articolata motivazione, sia pure operata per relationem (sulla cui ammissibilità v.
Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01; Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01), i ricorrenti si sono limitati ad affermare, in modo generico e puramente assertivo, che il clan Fusco-Ponticelli «risulta ormai del tutto dissolto», e che non esiste più, senza tuttavia svolgere alcuna argomentazione al riguardo, né addurre alcun elemento a sostegno di tale assunto. Allo stesso modo, l'affermazione per cui l'influenza esercitata dalla PONTICELLI ai fini del procacciamento dei voti discenderebbe non già dalla sua appartenenza all'associazione mafiosa, bensì dalla notorietà conseguente al ruolo che essa rivestiva nel CAF nel quale ella lavorava, è sprovvista di ogni supporto dimostrativo.
Occorre invero ricordare che nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).
2. Alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, R I A O disp. att. cod. proc. pen. Cll C E L L E g CI) P e-4w e Così deciso nella camera d