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Ordinanza — n. 42646/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court orders correction of material error in cassation judgment omitting specific legal reasoning text.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42646/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court of cassation ordered an official correction of a material error found in a previous judgment document. The omission involved missing words regarding the subjective element of the crime, which the defense argued were necessary for clarity. The court ruled that this defect did not alter the decision's essential content, thus mandating its amendment under procedural error correction rules.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 130 cod. proc. pen.: A material omission in a judgment that does not affect the essential content of the decision must be corrected ex officio to ensure the act's completeness.

Parole chiave

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material error correction cassation judgment amendment procedural error ex officio essential content preservation judicial document rectification correzione di errore materiale revisione di una decisione rettifica degli atti di stato civile

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione di errore materiale ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 130 cod. proc. pen.
Ritenuto che si tratti di mero errore materiale in quanto la suddetta omissione non inficia in alcun modo la portata decisoria della sentenza sì da rientrare nel disposto di cui all'art. 130 cod.
art. 130 cod. proc. pen
Ritenuto che si tratti di mero errore materiale in quanto la suddetta omissione non inficia in alcun modo la portata decisoria della sentenza sì da rientrare nel disposto di cui all'art. 130 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCALISE PASQUALE nato a ROMA il 25/11/1971 CONTALDO MARIO nato a PESCARA il 21/10/1986 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; lette/sentite le conclusioni del PGFANSCA CERONI udito il difensd-r-e-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione di errore materiale ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.

2. Per mero errore materiale, nella motivazione della sentenza documento n. 26129 del 10 luglio 2024, n. sez. 794/2024, R.G.N. 44894/2023, resa sui ricorsi presentati da Scalise Pasquale e Contaldo Mario, all'inizio della pag. 5 non sono state riportate le seguenti parole «soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Al riguardo deve».

3. Ritenuto che si tratti di mero errore materiale in quanto la suddetta omissione non inficia in alcun modo la portata decisoria della sentenza sì da rientrare nel disposto di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che si riferisce anche agli errori ed alle omissioni la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto; che, pertanto, occorre procedere a emendare il predetto errore.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza-documento n. 26129 del 2024 sul ricorso di Scalise Pasquale e Contaldo Mario n.r.g. 44894/23, nel senso che all'inizio della pagina 5 si leggano le ulteriori parole "soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Al riguardo deve". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Roma, 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Anna