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Sentenza — n. 42589/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention citing generic arguments lacking specific factual rebuttal to evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42589/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Pugliese's appeal against his continued pre-trial detention inadmissible. The defendant argued that the evidence failed to prove his participation in a mafia association and that the alleged aggravating circumstances were unsubstantiated. The court rejected these claims as generic assertions that did not specifically address or rebut the detailed factual findings and evidence presented by the lower tribunal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 273 c.p.p.: An appeal against a detention order is inadmissible if it consists of generic assertions that do not specifically measure against the factual findings and evidence supporting the original decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
pre-trial detention appeal generic grounds inadmissibility mafia association evidence aggravating circumstances rebuttal written procedure Italy Cassazione dismissal factual findings review organizzazione criminale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Anzitutto contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 273 c.p.p.
Il ricorso si sostanzia nella prospettazione di generici assunti, del tutto sganciati dal quadro indiziario raccolto, che si esauriscono in una indeterminata e assertiva negazione dei presupposti dell'art. 273 cod.
Art. 416-bis.1 cod. pen.
Analogo vizio di aspecificità presenta la censura afferente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., trattata a pag.
Art. 309 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod.
Art. 611 cod. proc. pen.
"rito scritto" ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. come modificato dal d.
d. Igs. n. 150 del 2022
come modificato dal d. Igs. n. 150 del 2022 e successive modifiche e integrazioni.
art. 309 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod.
art. 611 cod. proc. pen
"rito scritto" ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.
art. 273 cod. proc. pen
Il ricorso si sostanzia nella prospettazione di generici assunti, del tutto sganciati dal quadro indiziario raccolto, che si esauriscono in una indeterminata e assertiva negazione dei presupposti dell'art. 273 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pugliese Vincenzo nato a Crotone il 10/10/1990 avverso l'ordinanza del 04/01/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Pugliese Vincenzo, quale partecipe della associazione mafiosa denominata clan Pugliese (capeggiata da Maurizio Pugliese padre del ricorrente), insediata sul territorio di Marinella, località marittima del comune di Isola di Capo Rizzuto (capo 1 della incolpazione provvisoria); nonché per numerosi delitti scopo (estorsione, furto in abitazione, calunnia, truffa ai danni dello Stato, contraffazione di pubblici sigilli, detenzione illegali di armi) 2. Avverso il provvedimento ricorre l'indagato, tramite il difensore, proponendo un unico articolato motivo. 2.1. Anzitutto contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la sussistenza di gravità indiziaria in ordine ai delitti di cui all'art. 416- bis, 629, 640-bis cod. pen. Sostiene che non ricorrerebbero gli elementi qualificanti di una associazione mafiosa, potendosi al più ravvisare una associazione "semplice". Difetterebbero elementi indiziari idonei a comprovare il contributo partecipativo dell'indagato: il collaboratore di giustizia Oliverio Francesco si sarebbe limitato a riferire che l'indagato si occupa di truffe; la necessità del ricorso a minacce e a condotte di falso dimostrerebbe la mancanza di capacità intimidatoria; l'indagato ha rapporti esclusivamente con il proprio padre.

Al più ricorrerebbero i caratteri del "concorso esterno" in associazione mafiosa. Nessun dato consentirebbe di riferire la conversazione del 16 settembre 2019 al possesso di un'arma. 2.2. In secondo luogo deduce l'insussistenza della ritenuta circostanza aggravante del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1 cod. pen. I reati oggetto di addebito non presenterebbero alcuna caratterizzazione oggettiva nel senso del "metodo mafioso" (soprattutto in relazione al reato di detenzione illegale di arma di cui al capo 64); né ricorrerebbe la finalità agevolativa, venendo in rilievo azioni finalizzate a perseguire gli interessi dei singoli e non del clan.

3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo, instaurato con ricorso proposto dopo il 30 giugno 2024, segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. come modificato dal d. Igs. n. 150 del 2022 e successive modifiche e integrazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo è generico sia sotto il profilo intrinseco sia sotto quello estrinseco.n 2.1. Il ricorso si sostanzia nella prospettazione di generici assunti, del tutto sganciati dal quadro indiziario raccolto, che si esauriscono in una indeterminata e assertiva negazione dei presupposti dell'art. 273 cod. proc. pen. Le censure, inoltre, non si misurano mai con quanto delineato nell'ordinanza impugnata che, sulla scorta di una analitica disamina, supera le obiezioni difensive coltivate in sede di riesame e qui sommariamente riproposte. 2.2. In particolare il provvedimento del Tribunale: - ripercorre la storia mafiosa della famiglia Pugliese (capeggiata da Pugliese Maurizio, padre dell'odierno ricorrente), storicamente legata al clan Arena, tanto che, nella guerra di mafia scatenata contro il clan rivale dei Nicoscia-Capicchiano, Pugliese Luigi, fratello di Maurizio, viene ucciso (pagg.2-6); - delinea gli interessi facenti capo ai Pugliese, che trattano come un proprio "dominio" esclusivo il territorio della località turistica Marinella (pagg. 6-9): impongono il servizio di guardiania e il controllo dei lavori sulle abitazioni (eseguendo danneggiamenti e furti in caso di rifiuto); si appropriano, con modalità violente e fraudolente, dei terreni che poi utilizzano per commettere truffe ai danni dello Stato (pagg. 9 -12 in cui il Tribunale esamina i singoli reati-fine, oggetto di denuncia o di captazione); - esamina i concordanti elementi a carico di Pugliese Vincenzo, costituiti da: le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Oliverio Francesco, il quale inserisce l'indagato nella struttura della 'ndrangheta (pag. 7); i contenuti dei colloqui in cui Pugliese Maurizio, detenuto in carcere, assegna al figlio Vincenzo il compito di prendere contatti con esponenti del clan avversario per far cessare i problemi insorti in carcere con alcuni appartenenti ad esso (pag.

8) unitamente all'esito positivo degli incontri successivamente riferito dal figlio al padre; "il ruolo di prim'ordine" assunto dal ricorrente nella perpetrazione dei reati fine di estorsione, furto, calunnia, falso, truffa ai danni dello Stato (pagg. 10-12); - spiega, senza cadute logiche, le ragioni per le quali le conversazioni intercettate tra padre detenuto e figlio possano essere ragionevolmente riferite a rassicurazioni circa il possesso di un'arma da impiegare "nel caso di eventi nefasti" (pag. 13).

3. Analogo vizio di aspecificità presenta la censura afferente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., trattata a pag. 13.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di euro 3.000,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al