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Ordinanza — n. 42550/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prosecutor's appeal due to withdrawal of prosecution before filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42550/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the prosecutor's appeal inadmissible because the prosecutor had already withdrawn the prosecution on October 8, 2024. The appeal was filed on October 31, 2024, after this withdrawal, violating procedural requirements. Consequently, the court ruled the appeal invalid under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal filed after the withdrawal of prosecution is inadmissible as the cause of action no longer exists.

Parole chiave

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withdrawal of prosecution inadmissible appeal procedural bar prosecutor's appeal de plano dismissal rinuncia al dibattimento orale ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
de plano ex art. 610 comma 5-bis cod.
art. 612 cod. pen
Rilevato cheil Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Altamura ha assolto Rutigliano Domenico dal reato di cui all’art. 612 cod.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento a carico di: Rutigliano Domenico nato a Gravina DiPuglia il 05/11/1964 avverso la sentenza del 19/10/2022 del Giudice di Pace di Altamura visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato cheil Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Altamura ha assolto Rutigliano Domenico dal reato di cui all’art. 612 cod. pen.; Rilevato che il 31 ottobre 2024 il Presidente del Tribunale di Bari ha trasmesso a questa Corte la dichiarazione di rinuncia all’impugnazione redatta dal Procuratore della Repubblica in data 8 ottobre 2024;Considerato,pertanto, che ricorre una causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e che la declaratoria di inammissibilità segue la procedura c.d. de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso il 07/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente