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Ordinanza — n. 42454/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing proportionality in plea agreement cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42454/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defense's claim that the trial judge failed to explain specific recidivism. The defense argued the judge should have detailed reasons for considering specific recidivism despite a plea agreement. The court ruled that in plea proceedings, parties cannot challenge sentencing proportionality or calculation errors once the agreement is finalized, limiting appeals to cases of legal illegality.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; In plea agreement proceedings, parties are barred from challenging sentencing proportionality or calculation errors in cassation, restricting appeals strictly to instances of legal illegality.

Parole chiave

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plea agreement proceedings sentencing proportionality cassation inadmissibility specific recidivism legal illegality threshold recidiva nell'infrazione divieto di doppia punibilità riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il legislatore, nel coniare la norma di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con l'art.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 81, secondo comma, cod. pen.
la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione, previa unificazione ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. dei delitti contestati con quelli di cui alla precedente sentenza, irrevocabile, emessa dal medesimo Tribunale.
Art. 110, cod. pen.
Art. 640, cod. pen.
Art. 497-ter, primo comma, n. 1, cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Giovanni Tortora, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, all'esito del giudizio celebrato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti del ricorrente - imputato del delitto di cui agli artt.
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509
ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato, alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione o alla sussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di BEVILACQUA BRUNO, nato a Pagani il 14/10/1991; avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa ELENA CARUSILLO.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Bruno Bevilacqua, avv. Giovanni Tortora, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, all'esito del giudizio celebrato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti del ricorrente - imputato del delitto di cui agli artt. 110, 61, primo comma, n. 7, e 640, secondo comma, n. 2, cod. pen. e del delitto di cui agli artt. 110, 61, primo comma, n. 2, e 497-ter, primo comma, n. 1, cod. pen. la pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione, previa unificazione ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. dei delitti contestati con quelli di cui alla precedente sentenza, irrevocabile, emessa dal medesimo Tribunale.

2. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la difesa lamenta vizio di motivazione in ragione del fatto che, al di là dell'accordo raggiunto dalle parti, il giudice di merito avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali era stata ritenuta, e non esclusa, la recidiva specifica contestata al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano un negozio di natura processuale avverso il quale, una volta che il giudice ne ha accertato la correttezza, la parte che vi ha dato origine o vi ha aderito, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena applicata in contrasto con l'impostazione dell'accordo, salvo che si versi in ipotesi di pena illegale. E' esclusa, dunque, la possibilità di ricorrere in sede di legittimità censurando eventuali errori di calcolo, ovvero valutazioni concernenti il bilanciamento, la misura delle diminuzioni della pena per effetto dell'applicazione di circostanze attenuanti o la sussistenza di circostanze aggravanti, in quanto, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma, non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse.

Il legislatore, nel coniare la norma di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con l'art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017, ha inteso limitare la ricorribilità della sentenza di patteggiamento ai soli casi in cui l'accordo non si sia formato legittimamente o non si sia tradotto fedelmente nella sentenza, ovvero il suo contenuto presenti profili di illegalità per la qualificazione giuridica del fatto, per la pena o per la misura di sicurezza, applicata od omessa, allo scopo sia di scoraggiare ricorsi meramente defatigatori, sia di accelerare la formazione del giudicato.

3. Dunque, è inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen. ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato, alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione o alla sussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509).

4. Inoltre, nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'obbligo di motivazione non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. Alle suesposte considerazioni, consegue declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amme