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Sentenza — n. 42449/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses defamation appeals against journalist for reporting on suspected crew member's COVID-19 status.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42449/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals by the ship company and the Public Prosecutor against a lower court acquittal of a journalist. The journalist published articles alleging the ship company facilitated pandemic spread, while the company claimed the news was false and unverified. The court held that the journalist reasonably verified the initial report of a crew member's isolation and fever before publication, and the subsequent denial was not yet available at the time of writing.

Regesto Legislator

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Art. 43, Art. 595 c.p.; The court established that a journalist fulfills the duty of verification when they have obtained a positive response from a hospital regarding a feverish crew member's isolation, even if a later negative test result emerges.

Parole chiave

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defamation aggravated journalistic verification COVID-19 pandemic public interest news reasonable belief defense perseguimento penale per diffamazione punibilità dei mass media denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 43 c.p.
Art. 595 c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI; dalla parte civile CARONTE&TOURIST S.P.A.; dalla parte civile CARONTE&TOURIST ISOLE MINORI S.P.A. nel procedimento a carico di GIACALONE GASPARE, nato a Erice il 10/03/1962 avverso la sentenza del 04/12/2023 del TRIBUNALE DI TRAPANI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto delle memorie difensive e delle conclusioni delle parti; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Monferini, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; ascoltati l'avv. Emilio Battaglia, difensore della Caronte&Tourist Isole Minori s.p.a. e della Caronte&Tourist s.p.a., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; ascoltato l'avv. Giulio Vasaturo, difensore di Gaspare Giacalone, anche in sostituzione dell'avv. Donatella Buscaino, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Trapani ha assolto Gaspare Giacalone, direttore responsabile della rivista online www.alquama.it, in ordine al delitto di diffamazione aggravata, per aver pubblicato, in data 24 e 25 agosto 2020, due articoli con il quali denunciava che, nel territorio siciliano, la diffusione della pandemia da Covid-19 era da collegare all'ingresso di utenti della compagnia di navigazione Caronte&Tourist e non allo sbarco di immigrati provenienti dalla Tunisia.

2. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 595 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice di merito non ha considerato, per un verso, che la notizia, risultata non vera, relativa alla positività del test somministrato al cuoco appartenente all'equipaggio del traghetto della compagnia di navigazione Caronte&Tourist, diffusa con l'articolo pubblicato sulla rivista online, era stata resa senza il preventivo accertamento di veridicità che incombe sul giornalista e, per altro verso, che le parti civili avevano smentito la positività alla pandemia del membro dell'equipaggio mediante comunicati riportati da numerose testate giornalistiche, che l'imputato aveva ignorato.

3. Anche il difensore delle parti civili Caronte&Tourist Isole Minori s.p.a. e Caronte&Tourist s.p.a., con separati atti, ricorre per cassazione avverso la sentenza medesima.

4. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta che il giudice di merito, con motivazione illogica e contraddittoria, ha ritenuto l'assenza dell'elemento psicologico del delitto sul presupposto che, quelli diffusi, fossero articoli contenenti notizie di rilevanza pubblica, meramente ricostruttivi di una vicenda ritenuta realmente accaduta, volti a criticare la scarsa attenzione politica rivolta dalla Regione Sicilia alla prevenzione della diffusione della pandemia da Covid-19 e non, invece, una critica alla compagnia di navigazione, nonostante nell'articolo vi fosse un esplicito riferimento agli sbarchi da e per la Sicilia effettuati dalla compagnia Caronte&Tourist e nonostante la stessa compagnia di navigazione avesse smentito la notizia attraverso comunicati stampa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso formulato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani e i motivi formulati dal difensore delle parti civili Caronte&Tourist Isole Minori s.p.a. e Caronte&Tourist s.p.a. non sono fondati.

2. Giova premettere che in tema di diffamazione la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività di una frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione, in quanto è compito del giudice di legittimità considerare la sussistenza o meno della condotta contestata (Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706). .2e) 3. La ragione di doglianza dei ricorrenti non è condivisibile alla luce delle argomentazioni prospettate. Invero, la critica riportata negli articoli, ritenuta offensiva, non appare affatto rivolta alla compagnia di navigazione, né risulta ex se esorbitante dal limite di continenza 4.

Quanto a quest'ultimo profilo, va ricordato che il limite della continenza - che deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine cui volgono, sicché la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio impone la proporzionalità dei termini adoperati in rapporto all'esigenza di evidenziare la non condivisione - se, per un verso, postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione -, per altro verso, non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti (Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442).

Sicché il limite della continenza non può ritenersi superato per il solo fatto dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, tuttavia hanno significati di mero giudizio critico, anche negativo, di cui deve tenersi conto alla luce del complessivo contesto in cui le parole vengono utilizzate (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C, Rv. 267866; Sez. 5, n. 36077 del 09/07/2007, Mazzucco, Rv. 237726).

5. Nel caso in esame, nel quale non viene messa in discussione la terminologia usata dall'autore degli articoli, ma soltanto la verità del fatto narrato, ciò che si deve valutare è se sia ravvisabile la correttezza dell'esposizione della critica, idonea a evitare gratuite aggressioni all'altrui reputazione.

6. Le notizie incriminate non appaiono dirette a colpire sul piano individuale la compagnia di navigazione. Dalla ricostruzione della vicenda, così come effettuata dal giudice di merito e come desumibile dagli atti, si comprende che la critica in merito allo sbarco di un soggetto «positivo al Covid», poi risultata non vera, se, indubbiamente, ha un tono severo, tuttavia appare funzionale al contesto nel quale la frase, avulsa dall'essere fine a se stessa, è stata formulata. Invero con la considerazione secondo la quale «il virus non è arrivato sulla nave dalla Tunisia», l'imputato si era limitato a manifestare il netto dissenso all'asserito tentativo della Regione Sicilia di attribuire la diffusione della pandemia da Covid-19 allo sbarco di immigrati.

7. Quanto al denunciato mancato assolvimento dell'obbligo di verifica della notizia da parte dell'imputato, dagli atti risulta che: - tra i passeggeri pronti a imbarcarsi sul traghetto, si era sparsa la notizia che all'interno dell'imbarcazione era stato riscontrato un caso di infezione da Covid-19 e che il soggetto colpito si era recato immediatamente presso il Policlinico di Messina dove era stato ricoverato in isolamento, in attesa dell'esito del test di verifica; - il membro dell'equipaggio era stato indotto a recarsi presso il nosocomio in quanto accusava «febbre e brividi»; 3 ,f2e_ - il nosocomio aveva confermato il ricovero in isolamento presso il reparto destinato ai pazienti affetti da Covid-19. Di qui, la ragionevolezza della valutazione di veridicità della notizia appresa e pubblicata in data 24 agosto 2020 sulla rivista online e, dunque, il rispetto del divieto di fondare la propria attività su mere voci e illazioni raccolte.

7. Nel caso di specie, non può negarsi che l'imputato, appresa la notizia, si sia attivato per chiedere conferma del ricovero e del motivo del medesimo, ottenendo risposta positiva dalla struttura ospedaliera presso la quale il soggetto febbricitante si era recato e dove era ricoverato.

8. Ciò posto, quanto alla pubblicazione del secondo articolo, quello del giorno 25 agosto 2020, dagli atti risulta non solo che il comunicato di smentita della compagnia di navigazione, relativo sia all'esito negativo del test somministrato al membro dell'equipaggio, sia all'avvenuto ricovero del medesimo presso il reparto ospedaliero destinato ai pazienti affetti da Covid-19, non era stato inoltrato alla redazione della rivista online, ma del comunicato stesso non risulta neanche l'orario di diffusione. Dunque, sulla base della notizia appresa e confermata dal nosocomio del ricovero in isolamento di un membro dell'equipaggio di un'imbarcazione della Caronte&Tourist, l'imputato non aveva motivo di dubitare, neanche il giorno della pubblicazione del secondo articolo, della veridicità della notizia.

9. Dalle suesposte ragioni consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna delle parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e