Cassation court annuls appeal judgment due to absolute nullity from failure to cite defense counsel for the appeal hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment without remand due to a procedural nullity. The defense counsel failed to attend the appeal hearing because they were notified of a citation for a different criminal proceeding, violating mandatory notification rules. Consequently, the court declared the first ground of appeal admissible, which absorbed the remaining complaints regarding sentencing and mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, lett. c), 179 cod. proc. pen.; The failure to notify the defense counsel of the appeal citation for the specific proceeding results in an absolute nullity of the judgment, requiring annulment without remand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Grazia Rosa Anna Miccoli - Presidente - Maria Teresa Belmonte Anna Maria Gloria Muscarella Giovanni Francolini - Relatore - Rosaria Giordano Sent. n. sez. 1874/2024 UP - 10/10/2024 R.G.N. 12161/2024 Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTI FRANCESCO nato a BOSCOREALE il 16/11/1959 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Gaspare Sturzo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall’avvocato Marzio Postiglione che, nell’interesse dell’imputato, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 42359/2024 Roma, lì, 18/11/2024
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 7 novembre 2023 la Corte di appello di Napoli – a seguito del gravame interposto nell’interesse di Francesco Monti – ha confermato la pronuncia in data 17 maggio 2021, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ne aveva affermato la responsabilità per i delitti aggravati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse del Monti, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità a cagione dell’omessa citazione del difensore dell’imputato. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall. nonché delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
3. Il procedimento, fissato innanzi alla Settima Sezione penale, è stato trasmesso a questa Sezione all’esito dell’udienza del 3 luglio 2024, per la quale il difensore aveva presentato memoria a sostegno dell’ammissibilità e della fondatezza del ricorso. Il Procuratore generale, con la propria requisitoria scritta, ha rappresentato la manifesta infondatezza di entrambi i motivi di impugnazione e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Il difensore dell’imputato ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha ribadito la fondatezza, anzitutto, del primo motivo di ricorso; nonché memoria con la quale ha contestato quando dedotto dal Procuratore generale, segnatamente in ordine al primo motivo di ricorso, e ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.
4. Deve, anzitutto, osservarsi che ritualmente non si è proceduto alla trattazione orale del procedimento, nonostante con atto pervenuto in data 24 settembre 2024 il difensore abbia inteso reiterare la propria richiesta in tal senso già avanzata per l’udienza del 3 luglio innanzi alla Settima Sezione penale. Come esposto nel provvedimento del 25 settembre 2024 della Presidente Titolare della Sezione Quinta, atteso che: - la trattazione orale non è prevista nei procedimenti trattati dalla Settima Sezione, la quale procede ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 610, comma 1, stesso codice e, dunque, tale richiesta non era consentita dal rito; - e, quanto all’udienza del 10 ottobre 2024 innanzi a questa Sezione Quinta, la richiesta difensiva è stata avanzata quando era già decorso il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza (art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).
5. Il primo motivo ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, rimanendo assorbite le rimanenti censure. Risulta dagli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 – 01) – anche a seguito delle verifiche compiute per il tramite dell’Ufficio per il processo di questa Sezione (cfr. nota riscontrata dalla Cancelleria della Corte di appello di Napoli) – che il difensore ha ricevuto (tramite PEC del 10 agosto 2023) la notificazione di un decreto di citazione per il giudizio di appello relativo ad altro procedimento (segnatamente, relativo a procedimento n. 10029/2017 R.G.
Appello, nei confronti di Gennaro Santopaolo, assistito da altri difensori; e non quello relativo al procedimento n. 10454/2021 R.G. Appello, nei confronti di Francesco Monti); ed egli, in effetti, non consta aver partecipato al giudizio di appello. Con la conseguenza che ricorre una nullità assoluta ex art. 178, lett. c), 179 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01; Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722 - 01). La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così deciso il 10/10/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Grazia Rosa Anna Miccoli