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Sentenza — n. 42160/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against summary judgment absentee by recognizing special counsel request as legal presence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42160/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order dismissing the appeal filed by Curioni Fulvio, who had been absent in first instance. The appellant argued that his request for an abbreviated trial via special counsel implicitly revoked his prior absence declaration, ensuring his legal presence. The court agreed, ruling that such a request constitutes statutory presence under Article 420, thereby invalidating the lower court's application of Article 581 regarding missing defendants.

Regesto Legislator

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Art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.: A defendant requesting an abbreviated trial through a special counsel is deemed present by law, precluding the application of provisions requiring a specific mandate for absent defendants.

Parole chiave

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summary judgment legal presence special counsel procedural absence appeal admissibility bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Va, invero, rilevato che, ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, cod.
Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto l'imputato assente e ha, conseguentemente, fatto riferimento all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in assenza dei presupposti per l'applicazione di tale norma.
art. 581 cod. proc. pen
Proprio l'esigenza avvertita dal legislatore di evitare impugnazioni che non derivino da un'opzione ponderata e personale della parte, infatti, è alla base del comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali
pen.» (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CURIONI FULVIO nato a CASALPUSTERLENGO il 16/12/1959 avverso l'ordinanza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale GIULIO MONFERINI, che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunziata il 22 giugno 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Curioni Fulvio per il reato di bancarotta fraudolenta. Con ordinanza pronunziata il 23 maggio 2024, la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado. La Corte territoriale ha rilevato che: l'imputato, in primo grado, era rimasto assente; all'atto di appello, non erano allegati né il mandato a impugnare né la dichiarazione o l'elezione di domicilio, rilasciati dopo la pronuncia della sentenza, richiesti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

2. Contro l'ordinanza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, sostiene che l'ordinanza impugnata sarebbe viziata da un'errata interpretazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Rappresenta che: in primo grado, l'imputato aveva conferito al difensore la procura speciale per definire il giudizio nelle forme del rito abbreviato e contestualmente aveva eletto domicilio; il difensore, in forza della precedente procura, che l'abilitava anche a impugnare la sentenza, aveva proposto rituale appello.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere l'imputato assente e conseguentemente nel ritenere applicabile l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. L'originaria dichiarazione di assenza, infatti, dovrebbe considerarsi «superata e tacitamente revocata dal deposito della procura speciale per la richiesta del giudizio abbreviato». La «richiesta di giudizio abbreviato mediante il procuratore speciale» costituirebbe «un caso di presenza ex lege» e avrebbe determinato il venire meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla declaratoria di assenza.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata.

4. L'avv. Ennio Ercoli, per l'imputato, ha presentato una memoria con la quale ribadisce la fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. L'unico motivo di ricorso è fondato. Questa Corte, invero, ha già affermato che, «in tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Jebali, Rv. 286208).

Va, invero, rilevato che, ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., è «considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale». La richiesta di accedere al procedimento speciale, d'altronde, assicura il coinvolgimento effettivo dell'imputato nelle vicende processuali e fa venire meno il rischio di iniziative del difensore del tutto svincolate da scelte ponderate del diretto interessato.

Proprio l'esigenza avvertita dal legislatore di evitare impugnazioni che non derivino da un'opzione ponderata e personale della parte, infatti, è alla base del comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto l'imputato assente e ha, conseguentemente, fatto riferimento all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in assenza dei presupposti per l'applicazione di tale norma. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per