Sentenza — n. 41908/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ricorso proposto nell'interesse di Roberta Lecca, si è impugnata la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod, proc. pen., dal G.u.p. presso il Tribunale di Cagliari in data 24.5.2024 nei confronti della predetta imputata, in ordine a reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, deducendo il difetto di correlazione tra la sentenza e l'accordo delle parti - pubblico ministero e imputata - con riguardo alle modalità e alle condizioni della pena sostitutiva, nonché violazione di legge penale e processuale. 2.11 ricorso è inammissibile. Con atto pervenuto in data 30.9.2024 è intervenuta rinuncia all'impugnazione, ex art 589 del codice di rito, sottoscritta dal difensore, avv. Federica Mancini, munito di procura speciale. La rinuncia, validamente espressa dallo stesso ricorrente, determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 41908/2024 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LECCA ROBERTA nato a CAGLIARI il 17/10/1967 avverso la sentenza del 24/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ricorso proposto nell'interesse di Roberta Lecca, si è impugnata la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 444 cod, proc. pen., dal G.u.p. presso il Tribunale di Cagliari in data 24.5.2024 nei confronti della predetta imputata, in ordine a reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, deducendo il difetto di correlazione tra la sentenza e l'accordo delle parti - pubblico ministero e imputata - con riguardo alle modalità e alle condizioni della pena sostitutiva, nonché violazione di legge penale e processuale. 2.11 ricorso è inammissibile. Con atto pervenuto in data 30.9.2024 è intervenuta rinuncia all'impugnazione, ex art 589 del codice di rito, sottoscritta dal difensore, avv. Federica Mancini, munito di procura speciale. La rinuncia, validamente espressa dallo stesso ricorrente, determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
d) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso